Con un apposito comunicato stampa il Dipartimento per lo sport ha reso noto che è disponibile online la piattaforma per l'invio delle domande di riconoscimento del bonus “sponsorizzazioni sportive” a valere sulle operazioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022. Con l’occasione è stata resa disponibile anche una guida operativa alla compilazione della domanda. I destinatari della misura, analogamente allo scorso anno, sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento diversi dal contante (carte di credito/debito, prepagate, assegni bancari o circolari). La domanda di riconoscimento del contributo dovrà essere effettuata tramite l’apposita piattaforma attivata dal Dipartimento per lo sport dal 1° agosto 2023; non saranno prese in considerazione le domande inviate con una modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti (il termine ultimo è fissato al 29 settembre). Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta di cui trattasi per il primo trimestre 2023, si precisa che la relativa procedura verrà avviata al termine di quella prevista per il 2022.
ATTENZIONE: Con la conversione in Legge del D.L. 75/2023 viene confermata la proroga del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive anche al trimestre luglio-settembre 2023; l’articolo 37 del citato DL, infatti, è intervenuto sull’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 4/2022 - in base al quale le disposizioni di cui all’art. 81 del D.L. 104/2020 si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 – ampliando il campo di applicazione del beneficio al trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (art. 37 del D.L. 75/2023).
Nella trattazione che segue si cercherà di fare il punto sulle diverse disposizioni della materia.
L’articolo 9 del D.L .n. 4/2022 convertito ha esteso anche all’anno d’imposta 2022 le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del D.L. n. 104/2020 convertito. Pertanto, anche per l’anno 2022, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati (Iva esclusa) dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli aiuti “de minimis”. Il bonus, in particolare, viene riconosciuto nella misura del 50% dell’investimento effettuato, Iva esclusa.
Importante sottolineare che le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a certificare lo svolgimento di “attività sportiva giovanile”. Restano, in ogni caso, esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla L. 398/1991.
In base alla norma di riferimento, l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
Nelle FAQ, infatti, il Dipartimento conferma che il requisito di fatturato resta ancorato a quello del 2019, considerato che nell’anno 2021 la pandemia ha causato molti problemi. Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
Ai fini del contributo è, inoltre, richiesta una “attestazione” delle spese. Come stabilito dall’articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. 30 dicembre 2020, le spese sostenute nel periodo indicato sono ammesse al beneficio se risultano da apposita “attestazione” rilasciata alternativamente:
Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati sono tenuti a presentare - entro il 29 settembre 2023 - apposita istanza mediante la piattaforma online attivata lo scorso 1° agosto il cui obiettivo è consentire una maggiore celerità nel riconoscimento del credito. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
Nella guida operativa, i 5 step da seguire ai fini della corretta compilazione della domanda.
Passo 1 - Creare un proprio profilo |
Per inviare una richiesta di beneficio è necessario creare un “profilo” nella piattaforma. Ad ogni profilo è possibile associare un unico CF/PI richiedente. Nel caso in cui si è avuto mandato di caricare più richieste per conto di differenti richiedenti, sarà necessario creare un profilo per ogni richiedente: nel caso in cui non venga rispettata questa condizione, le domande inserite potrebbe essere invalidate. |
Passo 2 – Accesso alla Piattaforma |
Una volta terminata la registrazione è necessario effettuare il login all’Area Riservata. Effettuato l’accesso si viene rimandati alla pagina “Elenco delle Domande presentate”. Da questa pagina, una volta caricate le domande, sarà possibile vederne lo stato. Attenzione che occorre presentare una domanda per ogni fattura emessa e quietanzata. Quindi, se per un singolo contratto sono state emesse e pagate 8 fatture, andranno inserite tutte e 8 presentando 8 singole domande. |
Passo 3 – Compilazione del form |
Passaggio importante, poi, è quello della corretta compilazione del form. Per procedere sarà necessario avere a portata di mano le seguenti informazioni:
Per quanto riguarda il contratto di sponsorizzazione, nel campo “numero contratto” va inserito il protocollo interno aziendale/numero di contratto con cui si è chiuso l’accordo con il beneficiario. Non occorre che il contratto sia depositato. Il campo durata del contratto deve essere espresso in mesi; nel caso in cui il contratto sia della durata di un anno vanno inseriti 12 mesi, nel caso in cui il contratto sia della durata di 2 anni vanno inseriti 24 mesi e così via. |
Passo 4 – Modello di autocertificazione |
Dopo aver salvato il Form, la domanda passerà in uno stato “AC” – Attesa di compilazione. E’ possibile, poi, controllare e correggere i dati precedentemente inseriti. In particolare, se i dati inseriti:
Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale e dall’ asseveratore. |
Passo 5 – Caricamento del documento e inoltro della richiesta |
Dopo aver firmato il documento è possibile accedere nuovamente alla piattaforma, selezionare la domanda per la quale si vuole caricare il documento firmato e caricare lo stesso. Una volta caricato il documento e salvato i dati la domanda verrà inviata in modo “definitivo” al sistema e passerà in uno stato “AT” – In attesa di approvazione da parte del Dipartimento per lo sport. |
Per monitorare lo stato della domanda è necessario entrare nell’area riservata e cliccare su “Elenco delle domande presentate”. Nella sezione "Dati della Domanda" è possibile monitorare lo stato di avanzamento della pratica nonché se la stessa è stata lavorata dall’Ufficio e l’esito dell’esame, oppure se la pratica è stata successivamente inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e se qui è stata confermata o rifiutata.
Si ricorda che entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport - previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione prevista - provvede alla concessione del beneficio, nel limite delle risorse stanziate, dandone comunicazione ai beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.
L’elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Laddove le risorse messe a disposizione non siano sufficienti rispetto al numero delle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procederà alla “ripartizione” proporzionale delle stesse tra i beneficiari, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
Per quanto riguarda la fruizione del beneficio, si fa presente che:
Sono state “aggiornate” sul sito web del Dipartimento per lo Sport una serie di interessati FAQ utili per la soluzione a diverse problematiche, alcune delle quali si riportano nella tabella che segue.
Domanda |
Risposta |
Ho fatto tre contratti di sponsorizzazione alla stessa ASD e sei fatture, posso cumularli? |
No, se un’ente/azienda/libero professionista ha fatto più contratti di sponsorizzazione ad una singola ASD, deve inoltrare una richiesta per ogni singola fattura e contratto. Naturalmente le singole richieste devono essere inoltrate con lo stesso profilo di registrazione. |
Sono un commercialista, posso presentare più domande con lo stesso profilo? |
No, ogni profilo è inerente ad una singola realtà richiedente. |
Posso caricare la fotocopia dell’assegno? |
No, occorre certificare che l’assegno sia stato effettivamente incassato dal beneficiario, quindi è necessaria la quietanza, pena il rigetto della domanda. |
Posso compilare il form e caricare il modello di autocertificazione in un secondo momento? |
Si è possibile compilare il form e caricare il modello firmato digitalmente dall’asseveratore e dal rappresentante legale in un secondo momento, ma sempre nel limite della scadenza del bando. |
Quali fatture sono valide? Ho stipulato il contratto nel 2022, la fattura è del 2022, ma la quietanza è del 2023; posso partecipare? |
NO, sono valide le sole fatture incassate tra il primo gennaio ed il 31 marzo 2022. Per l’anno 2023 dovrà attendere l’apertura della procedura relativa al 2023 e comunque saranno valide solo le fatture incassate tra il primo gennaio 2023 ed il 31 marzo 2023. |
Ho stipulato un contratto di sponsorizzazione per 36 mesi con inizio 1° gennaio 2022. Posso richiedere il credito di imposta? |
Certo, ma solo per le fatture incassate tra il primo gennaio ed il 31 marzo 2022. |
Se ho diversi pagamenti verso società diverse per un totale di 10.000 euro, posso chiedere ugualmente il credito? |
Il limite dei 10.000 euro è riferito all’investimento, quindi al netto dell’IVA. |
I pagamenti possono essere stati saldati anche tramite compensazione con fatture di fornitura nei loro confronti? |
No, l’art. 23 del dlgs 241/1997, definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali). |
Contratto di sponsorizzazione settembre 2021-giugno 2022: è ammissibile l'intera spesa fatturata e sostenuta a settembre 2021 che si riferisce ad un contratto con termine giugno 2022? Oppure è da ritenere ammissibile la sola quota relativa ai mesi gennaio, febbraio e marzo 2022 (facendo una proporzione sul totale dei mesi)? |
È ammissibile la sola spesa sostenuta (pagata) tra gennaio e marzo 2022. |
Vi chiedo notizie in merito all’effettivo bonus, ovvero se è del 50% fisso sulla base della spesa sostenuta dalla singola azienda oppure se vi è un plafond unico nazionale da suddividere in relazione al numero di domande ed alla spesa singolarmente sostenuta? |
Il comma 1 dell’articolo 9 del 27/01/2022 n. 4, prevede che “è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati… nel limite massimo complessivo di 20 milioni che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue”. |
È possibile inserire più di una fattura nel portale web per la richiesta di credito d'imposta sponsorizzazioni. Dal momento che mi consente di inserire una sola fattura a domanda, devo fare più domande per inserire le restanti fatture? |
Si, nel caso di più fatture occorre inserire più domande all’interno dello stesso profilo.
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E’ possibile firmare l‘autocertificazione dal legale rappresentante in modo cartaceo non avendo la firma digitale ed elettronicamente dall’asseveratore? |
No, è obbligatoria la firma digitale. |
Buongiorno, in riferimento al credito d'imposta per le spese di sponsorizzazione, anno 2022, è possibile allegare le fatture cartacee, in quanto trattasi di associazione, senza obbligo di emissione fatture elettroniche. |
Si, tuttavia si ricorda che i ricavi per un’associazione devono essere compresi tra euro 150.000 ed euro 15.000.000. Inoltre le associazioni che usufruiscono del regime forfettario non possono presentare domanda. |
Nella predisposizione della istanza attraverso il portale dedicato, il sistema non consente di annullare un file precedentemente inserito al fine della sostituzione dello stesso. Nel caso specifico nel campo riservato alla quietanza bancaria. Chiedo cortesemente come procedere |
Occorre caricare il nuovo file che si andrà a sovrascrivere sul precedente. |
Il contratto stipulato deve contenere necessariamente un numero di contratto? Qualora non ci fosse è pena di esclusione del credito? |
Il numero del contratto è il numero di protocollo interno dell’impresa con il quale viene archiviato. Qualora non ci fosse indicare il numero della prima fattura di pagamento o un numero seriale (1,2 ecc.). |
Come per l’anno 2021, la nostra azienda ha però incaricato dell’asseverazione la società di revisione che si occupa anche della certificazione di bilancio. La disciplina prevede infatti che l'effettuazione delle spese deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti. Che dati occorre indicare, in questo caso? Occorre inserire i dati di una persona fisica partner di tale azienda, purché iscritta ad un albo? |
Occorre indicare i dati del rappresentante legale della società di revisione. |
L’attestato di iscrizione al CONI deve essere datato 2023 (anno di presentazione della domanda) o 2022 (anno di riferimento del bonus)? |
L’attestato di iscrizione al CONI deve essere valido per il 2022. |
l contratto scade nel 2021, ma il bonifico viene effettuato nel 2022. Posso fare la domanda? |
No, il contratto deve essere valido nel 2022. |
Ho una fattura pagata con tre bonifici di cui due nel 2022 e uno nel 2023. L’importo da indicare nel campo “IMPORTO AL NETTO (IVA ESCLUSA)” della sezione “DATI DELLA FATTURA O RICEVUTA” della piattaforma, deve essere il totale della fattura o il totale dei bonifici pagati nel 2022? |
L’importo da indicare nel campo “IMPORTO AL NETTO (IVA ESCLUSA) della piattaforma, deve corrispondere all’importo del bonifico allegato, iva esclusa. Quindi per allegare due bonifici deve caricare due volte la stessa fattura ed indicare ogni volta l’importo del bonifico al netto dell’iva. |
Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal decreto attuativo o quando la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca del beneficio o alla “rideterminazione” del credito d'imposta. I beneficiari dell’agevolazione, infatti, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti nonché ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio.
In tale eventualità, il Dipartimento procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, poi, il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate dovranno concordare le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione. Qualora l'Agenzia accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo sport che, previe verifiche, provvede al recupero del contributo.
Quadro Normativo |
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