Con la conversione in legge del D.L. n. 215/2023 (cd. “Milleproroghe”) prevista la proroga al 31.12.2024 del credito d’imposta per la quotazione delle PMI. La nuova disposizione, di fatto, sostituisce le parole “fino al 31 dicembre 2023” con “fino al 31 dicembre 2024”, senza prevedere alcuna ulteriore modifica.
Pertanto, anche per il 2024, la misura dell’agevolazione è pari al 50% dei costi, fino all’importo di 500.000 euro. L'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 215/2023, in particolare, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l’anno 2025.
Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività e prestate da consulenti esterni, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali consulenza fiscale, consulenza legale o pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione. Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare, in via telematica, all'indirizzo PEC dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, apposita istanza (formulata secondo lo schema di cui all'allegato A al Decreto ministeriale 23.4.2018) nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. Pertanto, per l’ammissione alla quotazione nel 2024, le istanze dovrebbero essere presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 (codice tributo “6901”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Sono, inoltre, previste specifiche cause di revoca dell’agevolazione concessa e le procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito.
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