Tax credit pubblicità, in arrivo il decreto attuativo

Pubblicato il 11 giugno 2018

Pronta la disciplina attuativa del credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari, cosiddetto bonus pubblicità.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha fatto sapere, con proprio comunicato, che il provvedimento con il regolamento di attuazione è stato firmato il 16 maggio 2018 e che attualmente è in corso di registrazione presso la Corte dei conti, per poi essere pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”.

Normativa

Si tratta della misura agevolativa prevista dall‘articolo 57-bis del Decreto legge n. 50/2017, modificata dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio (DL 148/2017), che lo ha esteso agli investimenti sulle testate online e delle imprese del terzo settore.

Con il primo decreto, infatti, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche online) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con il secondo provvedimento, invece, è stato definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura; per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:

La legge, poi, ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate.

Nei suoi contenuti definitivi il Regolamento presenta alcune novità rispetto alla versione pubblicata in precedenza.

Soggetti beneficiari del tax credit pubblicità

Possono beneficiare del credito d’imposta per il sostegno agli investimenti pubblicitari incrementali rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (ne sono quindi esclude le nuove imprese che hanno aperto in corso d’anno);

L’investimento deve risultare incrementale: ossia gli investimenti in campagne pubblicitarie devono avere un valore complessivo che superi di almeno l’1% quelli realizzati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

In tutti i casi, è necessaria l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a, regola numero 5, della Legge 249/1997, oppure al Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 47/1948.

Misura dell’agevolazione fiscale

Il credito d’imposta è pari:

In sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75 per cento, in attesa che la Commissione Europea si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato. Le risorse corrispondenti alle concessioni nella misura del 90 per cento saranno ovviamente accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione.

Ripartizione percentuale

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

In caso di ripartizione percentuale, scattano due limiti individuali:

Per l’anno 2018, i due tetti ammontano, rispettivamente, a 1.500.000 euro per gli investimenti sulla stampa e a 250.000 euro per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Investimenti ammissibili al bonus pubblicità

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con il rispetto della stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente. Pertanto, il riferimento è l’analogo periodo del 2016 e, quindi, non viene riconosciuto alcun bonus pubblicità se non c’è una base storica su cui misurare l’incremento minimo dell’1%.

L’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda, tuttavia, i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche online.

Limiti e utilizzo del credito d’imposta

Per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, il sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai revisori legali.

Se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150mila euro, sarà altresì necessario un accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del ministero dell’Interno.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.

Domanda di ammissione

Gli interessati al beneficio fiscale devono presentare una specifica istanza telematica (“prenotazione”), nel corso di una “finestra temporale” di trenta giorni, utilizzando un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate ed uno specifico modello, definiti nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

La domanda si presenta tutti gli anni nel mese di marzo ed, entro la fine di aprile, il Ministero dell’Editoria pubblica l’elenco dei soggetti richiedenti con la ripartizione delle risorse.

Per l’anno in corso, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Per ogni ulteriore informazione sull’agevolazione fiscale si possono richiedere chiarimenti, inviando una mail al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, all’indirizzo di posta elettronica: . segreteriacapodie@governo.it

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy