L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, al 24 febbraio 2021, il modello di domanda, corredato dalle relative istruzioni, per accedere al bonus investimenti pubblicitari incrementali di cui al Dl n. 50/2017.
Il credito d’imposta, istituito a partire dal 2018 per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, ha subito delle modifiche ad opera della Legge di bilancio 2021, con riferimento agli anni 2021– 2022: per tali annualità, il beneficio è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (in generale "Stampa"), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Solo per gli investimenti sulla “Stampa”, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
I requisiti di accesso e le modalità di calcolo sono differenti a seconda della tipologia degli investimenti pubblicitari, appunto su stampa o su Tv/radio locali, pertanto, il modello e le relative istruzioni sono stati aggiornati tenendo conto delle nuove disposizioni.
Dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile presentare la comunicazione che consente l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante Spid, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), e con Entratel e Fisconline.
Dunque, da oggi e fino al 31 marzo 2021 è possibile fare la prenotazione del bonus per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.
I richiedenti, dal 1° al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva, la quale non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento possano essere superiori a quelli preventivati e confermati.
In un secondo momento, il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (il codice tributo da utilizzare è “6900”).
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.
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