Con due risposte pubblicate il 21 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate affronta alcune situazioni in cui si possono trovare le imprese non energivore quando intendono fruire del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, secondo la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 2022.
Con risposta n. 258 del 21 marzo 2023 si precisa che per le società non energivore ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi non sussistono ostacoli alla fruizione del bonus.
Ciò in quanto, ai sensi della circolare n. 36/2022 con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del contributo, posta l’assenza di una norma che escluda la fruizione del credito in esame da parte delle società in difficoltà, nel presupposto che ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni per il riconoscimento del contributo in relazione all'attività commerciale (quella preposta alla continuazione dell'attività aziendale) esercitata dall’istante, deve ritenersi che non sussistono elementi ostativi alla fruizione del credito d'imposta in questione.
Diverso l’orientamento nella risposta n. 261/2023: le disposizioni esistenti in materia non prevedono, per le imprese non energivore, la possibilità di accedere al bonus per l’energia destinata all’autoconsumo.
Invece, la normativa consente l'accesso al credito d'imposta in relazione all'energia elettrica oggetto di autoconsumo alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (non energivore).
Considerato che la legge lo preveda esplicitamente per le imprese energivore ma non fa altrettanto per le non energivore fa concludere che quest’ultime non possano fruire del bonus per l’energia elettrica autoconsumata.
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