Ai fini della fruizione del cosiddetto tax credit musica, le spese sostenute dalle imprese minori sono considerate ammissibili secondo il principio della competenza economica.
“Ciò ha l’effetto di mettere in una condizione di parità tutti i soggetti potenzialmente interessati al credito di imposta in questione, a prescindere dalle differenti modalità adottate ai fini della determinazione del reddito di impresa”.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14 del 2019, concernente la corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 4, del Dm 2 dicembre 2014.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 7, comma 1 del Dl 91/2013 riconosce un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione tramite F24, pari al 30% dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all’importo massimo di 200mila euro nei tre anni d’imposta.
Le modalità attuative del bonus fiscale sono state disciplinate dal decreto Mibact del 2 dicembre 2014, che all’articolo 4, comma 4, ha specificatamente riconosciuto che le spese si considerano effettivamente sostenute in base ai criteri stabiliti dall’articolo 109 del Tuir, quindi secondo il principio di competenza economica.
Osserva, poi, l’Agenzia che nulla cambia in relazione alle spese sostenute dalle imprese minori, che, ai sensi dell’articolo 66, comma 1, del Tuir, applicano il principio di cassa, come previsto dalla normativa fiscale vigente. Anche tali soggetti, infatti, dovranno continuare ad applicare il principio di cui al citato articolo 109.
Infatti, la disposizione che ha introdotto il principio di cassa per le imprese minori in contabilità semplificata (articolo 66, comma 1, Tuir) conferma la piena attualità di tale regola: il tutto per garantire la parità di trattamento, a prescindere dalle diverse modalità di determinazione del reddito d’impresa.
Così – conclude la risposta n. 14/2019 - “le spese sostenute nel 2017, ma pagate nel 2018, ai soli fini agevolativi, devono essere considerate ammissibili in riferimento all’esercizio 2017, seppur, sotto il profilo fiscale, rilevano nel successivo esercizio di pagamento”.
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