Pubblicato ufficialmente il decreto del Ministero della cultura del 13 agosto 2021 con le disposizioni applicative del Tax Credit per la musica.
Il decreto in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre, definisce i soggetti beneficiari, la misura del credito d’imposta e i costi ammissibili alla luce delle modifiche normative che ha subito la disposizione originaria istitutiva del credito d’imposta.
E’ stato l’articolo 7 del D.L. n. 91/2013 a prevedere, ai fini delle imposte sui redditi, alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni.
Inizialmente, il beneficio fiscale era, però, riferito esclusivamente alle spese sostenute per produrre, distribuire e sponsorizzare le sole opere prime, seconde o terze di giovani artisti emergenti, intesi come singoli artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.
Dal credito d’imposta restavano, dunque, escluse le spese sopportate per realizzare, distribuire e sponsorizzare tutta l’altra musica.
Con i successivi interventi normativi dettati anche dalla particolare situazione di crisi economica legata alla pandemia da Covid-19, che hanno introdotto misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia (Dl n. 104/2020 e Dl n. 137/2020), il legislatore è intervenuto sull’articolo 7 del Dl dell’8 agosto 2013, n. 91 convertito nella legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, al fine di estendere a tutta la produzione musicale e all'organizzazione di concerti e spettacoli musicali dal vivo il credito d’imposta in oggetto.
È stata, dunque, ampliata la portata del tax credit musica, al fine di sostenere i produttori e le imprese che organizzano concerti e spettacoli dal vivo, in questo difficile periodo di crisi che colpisce in particolare il comparto musicale, dei concerti e dell’intrattenimento.
Con il decreto ministeriale dell’agosto scorso sono dettate le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta con riferimento, in particolare:
alle tipologie e alle soglie massime di spese eleggibili;
alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo;
alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
Riguardo ai soggetti beneficiari è previsto che alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.
Per benficiare del tax credit, le imprese devono:
risultare esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale e' prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi;
avere tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonchè la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.
L'importo totale delle spese eleggibili è di 250.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo pari a 75.000 euro, e comunque entro l’importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, pari a 800.000 euro nei tre anni.
Per beneficiare del bonus musica le spese devono risultare effettivamente sostenute da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
I crediti di imposta sono riconosciuti, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.
Le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell'opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell'opera digitale, presentano al Ministero della cultura apposita istanza per il riconoscimento del credito d'imposta secondo modalità telematiche definite con provvedimento del direttore generale cinema e audiovisivo entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente decreto.
La data di distribuzione, commercializzazione o di prima pubblicazione è riferita all'opera nella sua interezza artistica.
All’istanza deve essere allegata idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell'opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia dell'entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
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