Tax credit imprese non gasivore, chiarimenti su divieto di compensazione per ruoli scaduti

Pubblicato il 29 settembre 2023

La possibilità di procedere alla cessione a terzi dei crediti d’imposta dell’impresa “non gasivora” soggetta a liquidazione giudiziale in presenza di debiti erariali scaduti è l’oggetto della risposta ad interpello n. 439 del 2023.

L’Amministrazione finanziaria torna sull’argomento dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre del 2023 all’indomani del Cdm del 27 settembre 2023, durante il quale è stato approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Decreto proroghe. Bonus energia e gas, anticipata la data per la compensazione

In particolare, tra i vari rinvii, il provvedimento prevede un anticipo con riferimento proprio ai bonus energia e gas riconosciuti da precedenti disposizioni normative anche per i primi due trimestri dell’anno in corso.

Specificatamente, l’articolo 7 del decreto anticipa, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.

NOTA BENE: L’anticipazione di 45 giorni del termine finale per l’utilizzo dei crediti si scontra fortemente con la possibilità di utilizzare appieno il bonus concesso dallo Stato, se, come avviene soprattutto per imprese medio piccole, i debiti degli F24 periodici per Iva e ritenute non siano capienti. Tali imprese, si potrebbero trovare, ora, nella situazione di trovare altre strade con cui poter fare affidamento sui tax credit già legittimamente maturati.

A seguito di tale stretta, si attende ora dalle Entrate una corrispondente anticipazione della data ultima per comunicare la cessione di questi crediti, attualmente fissata al 18 dicembre.

Crediti d’imposta imprese “non gasivore” e debiti iscritti a ruolo in via definitiva

Con la risposta ad interpello n. 439 del 28 settembre, l’Agenzia torna sul tema dei crediti d’imposta delle imprese non gasivore, analizzando il caso specifico di una società soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento), la quale risulta titolare di alcuni crediti d'imposta “non gasivore” che non sono mai stati usati in compensazione e, pertanto, potrebbero essere astrattamente cedibili, previa apposizione del prescritto visto di conformità.

Allo stesso tempo, però, la società è debitrice nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per alcuni debiti erariali scaduti.

Volendo cedere a terzi i suddetti crediti d'imposta, tramite procedure competitive da attuarsi dopo aver ottenuto il visto di conformità e le debite autorizzazioni da parte degli organi della procedura, la società chiede di sapere se può utilizzare i crediti in quesitone al di fuori della compensazione con ruoli erariali, oppure se esistono degli ostacoli normativi, per cui l’Agenzia potrebbe “bloccare la cessione a terzi dei predetti crediti d'imposta opponendo la compensazione con i maggiori debiti fiscali della società”.

Imprese non gasivore, compensazione orizzontale tax credit in presenza di ruoli scaduti

Nel fornire il suo parere, l’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa emergenziale dello scorso anno, emanata proprio con il fine di riconoscere un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale da parte delle imprese gasivore e non durante la fine del 2022 e i primi due trimestri del 2023.

L’Agenzia, partendo dal presupposto che l’impresa abbia i requisiti per accedere al beneficio, ricorda che la norma di cui all’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, disciplinando la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, sancisce che la compensazione dei crediti è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

ATTENZIONE: La norma dispone il divieto di compensazione dei soli crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

A questo punto, è da vedere se i bonus energia e gas rientrano nel novero dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione.

Dopo aver richiamato alcuni documenti di prassi, l’Agenzia specifica che “i crediti d'imposta per imprese "non gasivore", avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di "credito derivante da imposta erariale".

Di conseguenza, con riferimento a tali crediti, non opera il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva, disciplinato dall'articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Al contrario, risulta applicabile il disposto dell’articolo 155 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza o CCII), che consente in linea generale ai terzi di compensare i propri debiti verso il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale con i propri crediti, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Nel caso di specie, dunque, conclude la risposta 439/2023, “l'Amministrazione finanziaria può, ai sensi dell'articolo 155 del CCII, opporre in compensazione del debito verso l'istante, rappresentato dai crediti per imprese ''non gasivore'' già citati, con il credito verso quest'ultimo, rappresentato dal debito iscritto a ruolo divenuto definitivo”.

Inoltre, si ritiene che l'Ente creditore abbia facoltà di opporsi alla cessione dei crediti in parola e chiedere la compensazione disciplinata dall'articolo 155 del CCII.

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