Tax credit imprese non energivore: fusione e calcolo dei consumi

Pubblicato il 07 marzo 2023

L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni, con riferimento al credito d’’imposta a favore delle imprese non energivore, circa l’individuazione del parametro iniziale di riferimento rilevante in caso di fusione per incorporazione tra società.

In particolare, l’istante rappresenta che, come titolare delle utenze, ha incorporato nel 2021 altre due società i cui consumi si sono aggiunti ai propri; quindi, ai fini del calcolo del credito d'imposta, è necessario svolgere un confronto tra il costo medio della componente energia nel primo trimestre 2022 e quello del primo trimestre 2019.

Credito d’imposta non energivore: funzionamento

Si rammenta che l’art. 3 del DL 21/2022 (c.d Ucraina) prevede un credito d’imposta pari al 15% (in origine 12%) delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese “non energivore”), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Da qui l’interrogativo su come calcolare le utenze, considerando l’avvenuta fusione, ai fini della corretta quantificazione del costo della componente energia per il 2019.

Tax credit non energivore: calcolo in caso di fusione

Occorre rilevare che da vari documenti di prassi emerge che il beneficio è legato alla titolarità di POD (codice alfanumerico che identifica in maniera univoca il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete nazionale) da parte dell'impresa eccetto nei casi in cui manchino i parametri di riferimento, come per le società neo costituite. In tali situazioni è stato definito dalla legge un parametro forfetario.

Nella risposta n. 241 del 6 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha negato che si possa utilizzare, nella circostanza prospettata, per l’individuazione del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019, i dati di consumo relativi a POD intestati alle società incorporate.

Infatti, tali soggetti sono intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo che precede l’operazione di fusione. Inoltre non è possibile rifarsi nemmeno al parametro forfetario essendo l’istante già costituita nel 2019.

Pertanto, l’unica via per il calcolo del contributo spettante è l’aggancio al “corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”, basato sui consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria la società nel suddetto periodo.

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