La Legge di bilancio 2023 riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Tali crediti d’imposta si aggiungono a quelli già riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022 e per i quali l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, aveva approvate le disposizioni attuative per la loro cessione e tracciabilità.
Vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, il Direttore delle Entrate, in data 3 marzo 2023, ha emanato un nuovo provvedimento con cui ha esteso le disposizioni attuative del precedente documento di prassi anche alle cessioni dei bonus energetici del primo trimestre dell’anno in corso.
Inoltre, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha anche aggiornato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per comunicare la cessione dei tax credit energetici.
Le nuove versioni sono allegate al provvedimento del 3 marzo e vanno a sostituire quelle approvate con il precedente provvedimento del 26 gennaio 2023.
La Legge n. 187/2022 all’articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, ha previsto che la procedura sulla cessione dei crediti d’imposta sul “caro energia” è applicabile anche ai bonus del primo trimestre 2023.
Nello specifico, i nuovi tax credit energetici che sono maturati tra gennaio e marzo di quest’anno e che ora possono essere ceduti sono i seguenti:
NOTA BENE: La cessione dei suddetti crediti - alternativa al loro utilizzo in compensazione - deve avvenire in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 8 e 48, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal citato provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
Con il provvedimento n. 116285/2023 del 3 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per la comunicazione della cessione dei bonus energia e gas maturati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Si legge nel documento che:
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il:
ATTENZIONE: Una successiva risoluzione indicherà i codici tributo che dovranno essere evidenziati dai cessionari dei crediti per effettuare la compensazione.
In alternativa alla compensazione, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle condizioni previste dalla legge.
Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta maturati nel primo trimestre del 2023, con il nuovo provvedimento agenziale sono, inoltre, approvate le nuove versioni:
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