Fino al 30 settembre 2019 è possibile presentare la domanda di accesso al credito d’imposta per le edicole per l'anno 2019.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, dal link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Credito d'imposta edicole" del menù "Servizi on line".
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sulla base dei quesiti nel frattempo pervenuti, ha aggiornato le Faq sul credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018).
Tra i recenti chiarimenti resi dal Dipartimento, quello riguardante la documentazione da allegare alla domanda telematica.
Ai quesiti su quale tipologia di allegato inserire o su che tipo di autocertificazioni allegare, eventualmente anche insieme alle ricevute di pagamento delle tasse, il Dipartimento ha risposto ricordando che la procedura telematica consente di compilare la domanda e le prescritte dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 4, comma 2 e comma 4, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La stessa procedura informatica, quindi, consente di inserire i dati richiesti (compresi gli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP, TARI ed eventualmente le spese di locazione) sotto forma di “dichiarazione sostitutiva”. Di conseguenza, nessuna ricevuta di pagamento deve essere allegata all’istanza telematica per la richiesta del tax credit edicole.
Tuttavia, il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.
Unica eccezione è quella di allegare, nei casi in cui sia prevista, la sola certificazione rilasciata in carta semplice dal Comune nel cui territorio si svolge l’attività del richiedente, che attesti l’inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nello stesso territorio comunale oltre all’attività del richiedente.
In merito ai quesiti circa la possibilità di includere le spese per la locazione dell’edicola tra gli importi che concorrono o meno alla determinazione del credito d’imposta, il Dipartimento per l’editoria ha specificato che affinché si possano includere le spese di locazione, al netto dell’Iva, tra gli importi che concorrono alla determinazione del “credito di imposta edicole”, è sempre necessario che il punto vendita per il quale si richiede l'agevolazione operi come unico punto vendita nel territorio comunale.
In questa circostanza, occorre allegare all’istanza telematica un'apposita certificazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è presente il punto vendita, che attesti tale condizione.
Infine, tra le Faq del 25 settembre 2019, vi è quella che precisa che la data “fine esercizio finanziario” è un dato obbligatorio che l’Amministrazione deve comunicare al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, a prescindere dagli aiuti finanziari ottenuti dall’impresa.
Pertanto, si deve indicare, nell’apposito campo, la data in cui termina l’esercizio finanziario in corso dell’impresa richiedente (se l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, la data di “fine esercizio finanziario” è 31.12.2019; in ogni caso, la data da indicare - poiché si riferisce all’esercizio finanziario in corso - sarà, chiaramente, successiva alla data di compilazione della domanda).
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