Pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria alcune Faq sul credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, di cui all'articolo 1 commi da 806 a 809 della Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018).
Dopo aver ricordato che fino al 30 settembre 2019 è possibile presentare la domanda di accesso al credito per l'anno 2019, il Dipartimento con riferimento ai soggetti abilitati alla presentazione della domanda specifica quanto segue:
la domanda per la concessione del “credito di imposta edicole” deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, tramite l’apposita piattaforma realizzata all’interno del portale www.impresainungiorno.gov.it, dal titolare o rappresentante legale dell’impresa richiedente, munito di identità digitale;
all’atto dell’accesso alla piattaforma, il soggetto si identifica tramite SPID o CNS;
non è invece possibile la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi, delegati dal titolare;
al termine della compilazione telematica dell’istanza e delle previste dichiarazioni sostitutive, il richiedente deve apporre la firma digitale. La procedura consente di scaricare il documento in formato PDF e di “ricaricare” il documento firmato digitalmente.
Riguardo, invece, ai requisiti per l’accesso all’agevolazione, si precisa che il credito di imposta edicole è destinato a:
esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’art. 2, comma 3 del DLgs. 24 aprile 2001 n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.
Inoltre, è specificato che in base alla normativa di riferimento possono accedere all’agevolazione soltanto le imprese che risultino attive al momento della domanda e che nell’anno precedente abbiano sostenuto le spese relative alle voci che concorrono alla determinazione del credito di imposta.
I “punti vendita non esclusivi”, cioè quelli abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’art. 2, co. 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, possono invece accedere all’agevolazione a condizione che rappresentino l’unico punto vendita nel territorio del Comune di riferimento.
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