In caso di cessione dei crediti d’imposta nel settore cinematografico,Tax credit cinema, il cessionario risponde in solido con il cedente, fino a concorrenza delle somme indebitamente fruite, laddove gli stessi risultano non spettanti perché revocati o decaduti.
Pertanto, nel caso di crediti ceduti ai soggetti e nelle forme previste all’articolo 21, comma 4, della legge n. 220 del 2016 e all’articolo 8, comma 6, del D.M. 15 marzo 2018, le eventuali azioni di recupero non vanno svolte nei confronti del solo cedente.
L’Agenzia, nella consulenza giuridica 9/2019, spiega che la cessione dei crediti d’imposta in esame deve:
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