Sono stati approvati sette nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese del settore cinematografico e dell’audiovisivo. Lo si apprende dalla risoluzione n. 81/E del 30 ottobre 2018.
Questi nuovi codici sono il risultato del riordino della disciplina sul Tax credit cinema disposto dalla Legge n. 220/2016, recante la "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo".
I successivi decreti attuativi del Mibact e del Mef, dello scorso15 marzo 2018, hanno previsto che tali crediti d’imposta siano utilizzabili in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per consentire, dunque, l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d'imposta, l’Agenzia ha istituito i seguenti nuovi codici tributo:
"6883" denominato "TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE - Art. 15 legge n. 220/2016";
"6884" denominato "TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB - Art. 15- legge n. 220/2016";
"6885" denominato "TAX CREDIT DISTRIBUZIONE - Art. 16 - legge n. 220/2016";
"6886" denominato "TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE - Art. 17, comma 1 - legge n. 220/2016";
"6887" denominato "TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CINEMATOGRAFICA - Art. 18 - legge n. 220/2016";
"6888" denominato "TAX CREDIT PER L'ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI - Art. 19 - legge n. 220/2016";
"6889" denominato "TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI - Art. 20 legge n. 220/2016".
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
I suddetti codici tributo saranno operativi a decorrere dal 7 novembre 2018.
Nella risoluzione n. 81/E, si precisa ulteriormente che, a decorrere dal 7 novembre 2018, sono soppressi i codici tributo "6823", "6824", "6826", "6827", "6828", "6851", "6852", "6853" e "6854", che erano stati istituiti con le risoluzioni nn. 258/2009, 85/2010 e 77/2015.
Pertanto, i crediti d’imposta maturati e non ancora interamente fruiti (di cui all’articolo 1, commi 325-337, della Legge 244/2007 e all’articolo 8 del Dl 9/2013), potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, per l’importo residuo, con i nuovi codici tributo secondo le indicazioni rese dalla stessa Agenzia nella Tabella riportata nel documento di prassi in oggetto.
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