In materia di tax credit beni strumentali nuovi, con la conversione in Legge n. 14/2023 del decreto cd. Milleproroghe (D.L. 198/2022), è stato previsto lo slittamento al 30 novembre 2023 del termine "lungo" per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” nonché in beni materiali "Industria 4.0" prenotati entro il 31 dicembre 2022 (ordine accettato dal venditore e pagamento di un acconto minimo pari al 20% del costo di acquisizione).
Nessun intervento ha riguardato, invece, il bonus per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”. Occorre, poi, prestare attenzione al fatto che per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel corso del 2023, senza alcuna “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, non sarà più possibile fruire del tax credit in quanto la norma attualmente in vigore (salvo proroghe) limita il riconoscimento del beneficio al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2022. Per quanto concerne i beni materiali “Industria 4.0” si ricorda, altresì, che in mancanza di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, ancorché l’agevolazione sia riconosciuta fino al 2025, il beneficio è ridotto rispetto al passato: così, ad esempio, se l’investimento in un bene materiale “Industria 4.0” è stato prenotato entro il 31.12.2022 il relativo credito d’imposta spetta nella misura del 40% del costo, diversamente la misura del beneficio decresce al 20%. Concetto valido anche per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” effettuati nel corso del 2023 ma con una diversa misura (il beneficio scende dal 50% del 2022 al 20% del 2023).
Al riguardo, si rammenta che possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) “indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato". Restano, tuttavia, escluse dalla possibilità di accedere al credito d’imposta le imprese in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc.) nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001). La fruizione del tax credit resta, poi, subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. In relazione agli investimenti materiali e immateriali “Industria 4.0”, si rammenta che le imprese sono tenute a produrre una perizia “asseverata” rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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