La Direzione Centrale INAIL nel corso del tavolo tecnico con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha previsto una semplificazione per i procedimenti relativi al recupero dei crediti in fase amministrativa, in riferimento agli atti che sono attualmente trasmessi ai soggetti assicuranti ed agli intermediari non iscritti a ruolo, al fine di richiedere il pagamento dei premi INAIL scaduti e non pagati.
I crediti INAIL saranno, dunque, diffidati esclusivamente con avvisi bonari e non più attraverso note verifiche.
L’avviso bonario sarà preceduto dall’invio di un preavviso di almeno 30 giorni via mail (PEC).
Nello specifico, l’avviso bonario, privo di valore a titolo esecutivo, è una comunicazione con carattere unicamente ricognitivo, contenente tutti i crediti scaduti e non pagati, nonché quelli relativi all’ultima autoliquidazione, ricomprendendo anche gli elenchi delle somme richieste contraddistinte da appositi codici.
Il debitore, dopo aver letto l’informativa fornita dall’intermediario e compreso la natura della richiesta, potrà procedere eventualmente alla contestazione del contenuto e richiederne l’aggiornamento delle risultanze, al fine di evitare così il perfezionamento dell’avviso bonario.
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