XBRL Italia ha fornito le istruzioni operative per l’utilizzo della Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 a seguito delle variazioni normative che hanno interessato l’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge n. 124 del 4 agosto 2017.
Lo si apprende da una notizia pubblicata il 22 gennaio sul sito web.
Già in precedenza - con una comunicazione apparsa il 10 ottobre 2019 nella sezione News del sito web di XBRL Italia - la stessa aveva comunicato al pubblico la sua intenzione di non apportare modifiche alla Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04, in considerazione del fatto che gli interventi, conseguenti a variazioni normative, avrebbero determinato oneri superiori ai benefici informativi apportati.
XBRL Italia aveva, però, annunciato, in quella sede, la decisione di pubblicare le istruzioni operative riguardanti l’utilizzo, alla luce di tali variazioni normative, della Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04.
La disciplina in tema di obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio delle erogazioni e sovvenzioni pubbliche, originariamente contenuta nell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, è ora contenuta nell’art. 1, comma 125-bis della stessa Legge.
Pertanto, per assolvere a tale adempimento, le società potranno utilizzare:
il campo testuale attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 - nello specifico il campo testuale di cui all’elemento dall’id “itcc-ci:CommentoInformazioniExArt1Comma125Legge4Agosto2017N124” - specificando all’interno della cella il riferimento normativo corretto;
oppure, uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione “Nota integrativa, altre informazioni”).
Specifica, inoltre, XBRL Italia che “le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della Nota integrativa assolvono l’obbligo di trasparenza in esame in forme diverse dalla pubblicazione in bilancio”.
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