Alle società che aderiscono al regime della tassazione di gruppo, le norme sulla determinazione del reddito complessivo di periodo della fiscal unit (articolo 122 del Tuir) non consentirebbero, applicate letteralmente, di riconoscere il diritto a prededurre le perdite fiscali già trasferite e non ancora utilizzate, se in un successivo periodo d’imposta si trovassero a “passare” un imponibile positivo.
Nonostante ciò, dietro opportuni accordi di consolidamento, la consolidante e le consolidate possono autonomamente individuare, nel rispetto dei limiti normativi esistenti, criteri di utilizzo delle perdite che consentano di giungere allo stesso risultato.
Ora, dunque, per superare i conflitti di interesse tra i partecipanti alla consolidata e le società aderenti conseguenti all’applicazione letterale delle disposizioni contenute nel Tuir, la risoluzione n. 121/E del 27 dicembre 2016 prospetta l’intenzione, in vista del rinnovo dell’opzione per il triennio 2016-2018, di proporre un particolare accordo di consolidamento.
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