Tassazione da “Cfc” anche in società in perdita

Pubblicato il 14 febbraio 2008 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43 del 12 febbraio 2008, chiarisce che i redditi delle società estere Cfc sono soggetti all’imposta del 33% anche nel caso in cui la partecipante sia in perdita o se il suo reddito fosse azzerato da rettifiche nel consolidato fiscale. L’Agenzia spiega che solo in presenza di agevolazioni di aliquota fruite dalla società italiana (cosa che secondo l’articolo 126 del Tuir non può avvenire nel consolidato) può applicarsi una minore imposizione, che comunque non è inferiore al 27% (articolo 167 del Tuir). Dunque, per il calcolo dell’aliquota media la società deve considerare l’importo trasferito al gruppo prima delle rettifiche di consolidamento. Le precisazioni sono esposte in merito al caso di una società di un gruppo che ha optato per il consolidato fiscale e che possiede una partecipazione in una collegata di un paese “black list” con requisiti Cfc.
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