Il danno all’immagine subito dal professionista è risarcibile e l’indennizzo è soggetto a ritenuta, così come quello diretto a risarcire le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. La suddetta indennità diretta a risarcire il professionista per le spese sostenute non è da considerare come un risarcimento per danno emergente e dal momento che è destinato a compensare costi dedotti va tassata come reddito da lavoro autonomo. La precisazione arriva dal Fisco, con la risoluzione n. 356/E, che analizza il caso specifico di un professionista che, per la vittoria in una causa, doveva incassare due risarcimenti, uno per il danno derivante dalla lesione della propria immagine e l’altro per i danni subiti per le spese che è stato costretto a sostenere. Con riguardo alla disposizione contenuta nel comma 2, dell’articolo 6 del Tuir, l’Agenzia afferma che entrambe le indennità costituiscono reddito della stessa categoria di quello sostituito e pertanto vanno assoggettate a ritenuta d'acconto.
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