La profonda revisione degli ammortizzatori sociali, operata dalla Legge Fornero (n. 92/12), ha portato all'istituzione di un contributo, a carico dei datori di lavoro, dovuto per il licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato. Con la circolare n. 44/2013 l'Inps offre indicazioni sull'ammontare della tassa e sui termini di versamento.
Premessa
In tema di ammortizzatori sociali, con l'avvento della riforma Fornero si è assistito ad una riorganizzazione della tutela a favore dei lavoratori disoccupati. In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 92/2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono entrate in vigore due nuove indennità per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati rimasti involontariamente disoccupati: l’ASpi e la mini-ASpI. Tali strumenti sostituiscono le vecchie prestazioni di: disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali; disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti; disoccupazione speciale edile; mobilità.
Al fine di
finanziare tali indennità è stato introdotto un nuovo contributo che
sorge, in
capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione di un
rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con alcune esclusioni.
Sulle
modalità di individuazione e determinazione del contributo nonché sulle
modalità di versamento è intervenuto l'Inps con la circolare n. 44 del22 marzo2013.
LA TASSA SUI
LICENZIAMENTI
Con il
comma 250 della legge di stabilità 2013 – L. n. 228/2012 – è stato
riscritto il
comma 31, articolo 2 della legge di riforma del mercato del lavoro, che
ora
riporta:
“Nei
casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
le
causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero
diritto
all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a
carico del
datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
del massimale mensile
di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre
anni. Nel
computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è
proseguito
senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla
restituzione
di cui al comma 30.”
La
modifica legislativa ha messo in evidenza il legame che sussiste tra il
contributo ed il diritto all'AspI da parte del lavoratore.
Infatti la
tassa è dovuta in tutti i casi in cui vi
è interruzione del rapporto di lavoro che comporta, in linea teorica, il diritto per il
lavoratore all'AspI,
indipendentemente dal fatto che materialmente venga percepita o meno.
Specifica
il comma 32 del suddetto articolo 2, che il contributo è
dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse
dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso
il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di
formazione.
Nulla
viene detto in ordine al possesso di determinati requisiti del datore
di
lavoro; pertanto ne sono soggetti anche quelli con numero di dipendenti
inferiore a 15.
Non è dovuto il contributo
in parola se la
cessazione del rapporto di lavoro è dipeso da:
- dimissioni
(tranne quelle
per giusta causa o avvenute durante il periodo di maternità);
- risoluzioni
consensuali,
ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso
la D.T.L.,
nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa
azienda
distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente
raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
-
decesso
del lavoratore.
Particolarità
→
Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal
versamento del contributo sul
licenziamento i datori di lavoro tenuti al versamento del
contributo
d’ingresso nelle procedure di mobilità (art. 5, co. 4, legge
n. 223/91).
→
Per
il periodo 2013 –
2015, vige l'esenzione dal pagamento della tassa:
sui licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
per interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
→ Opera
l'esenzione anche per le cessazioni lavorative derivanti da
accordi
sindacali avvenuti nell'ambito di procedure di licenziamento
collettivo o di
riduzione del personale (artt. 4 e 24, L. 223/1991) o di provvedimenti
di “tutela dei lavoratori anziani” (art. 4, L. n. 92/2012).
→ Con
riferimento ai lavoratori domestici, la circolareInps n. 25/2013 ha
specificato che il contributo dovuto in caso di interruzione del
rapporto di
lavoro non è applicabile, stante le peculiarità di
tale rapporto.
MISURA DEL
CONTRIBUTO
L'intervenuta
modifica operata dalla legge di stabilità ha rimodulato anche il
parametro
utile per l'individuazione dell'importo da versare, passando
dall'originario “50 per cento
del trattamento mensile
iniziale di AspI” all'attuale “41
per cento del
massimale mensile di AspI”.
La
circolare Inps n. 44 /2013 chiarisce che il massimale
mensile a cui si riferisce corrisponde alla somma limite
di cui all'articolo 2, comma 7, L. n. 92/2012, fissata,
per l'anno 2013, ad euro 1.180,00. L'importo subisce
annualmente la rivalutazione in base all'indice Istat dei prezzi al
consumo
nell'anno precedente.
La somma è dovuta per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
In pratica,
in caso di interruzione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, avvenuta nel
2013, vanno versati euro 483,80
(1.180x41%) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli
ultimi 3 anni.
Se si
raggiungono 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da
versare nel
2013 sarà pari a 1.451 euro (483,80 x3).
Si
evidenziano i seguenti punti:
-
non rileva il tipo di rapporto di lavoro cessato, se a tempo pieno o a
tempo
parziale. Quindi il contributo
è dovuto sempre nella misura indicata;
-
nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi tutti
i periodi di lavoro a tempo indeterminato.
Per quelli a
tempo
determinato, acquista rilevanza il fatto che il rapporto
sia proseguito
senza soluzione di continuità o se è avvenuta la restituzione del
contributo
addizionale dell'1,4% (nei casi in cui il datore di lavoro, alla
scadenza del
contratto a termine, lo trasforma in contratto a tempo indeterminato
oppure nei
casi in cui il datore
di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine,
riassume il
medesimo lavoratore a tempo indeterminato);
-
nel computo dell'anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di
congedo
straordinario per assistere portatori di handicap grave;
-
per i rapporti
di lavoro
inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato
in proporzione
al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, considerando come
mese
intero quello in cui la prestazione lavorativa è durata almeno 15
giorni di
calendario (per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l'importo da
versare nel
2013 sarà pari a 403,16 euro);
-
a decorrere
dal 1° gennaio
2017, il contributo in questione va moltiplicato per 3 in
presenza di
licenziamento collettivo dove la dichiarazione di eccedenza del
personale, ex
art. 4, comma 9, L. 223/91, non è stata oggetto di accordo sindacale;
-
poiché l'AspI viene erogata al lavoratore anche a seguito di esito
positivo
della procedura di conciliazione avvenuta presso la Dtl a cui segua la
risoluzione consensuale del rapporto lavorativo, viene in essere
l'obbligo, per
il datore di lavoro, di versare il contributo per i licenziamenti.
ISTRUZIONI
PER IL
VERSAMENTO
Non
prevedendo la norma istitutiva il pagamento rateale, l'Inps asserisce
che il
contributo deve essere
versato in unica soluzione.
Il
termine
entro cui effettuare il
versamento è stato fissato al mese
successivo a quello in cui avviene la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Esempio: per un licenziamento verificatosi a maggio 2013, il contributo va pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 (F24) e al 31 luglio 2013 (Uniemens).
Per
la prima applicazione della norma,
se il licenziamento è avvenuto nel
periodo di paga da gennaio
a marzo 2013, la contribuzione deve
essere versata,
senza aggravio di oneri accessori, entro
il 16 (17, essendo il 16 domenica) giugno 2013.
Nel
flusso Uniemens va valorizzato, nell'elemento
<CausaleADebito>, di
<AltreADebito>, il nuovo codice “M400” ossia “Contributo
dovuto nei casi
di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi
dell'articolo
2 comma 31 della legge n. 92/2012”; in <ImportoADebito>
va indicato
l'importo da pagare.
Per
i versamenti da eseguire entro il 16 giugno 2013, a titolo di
arretrati, va
valorizzato, nell'elemento <CausaleADebito>, di
<AltreADebito> di
<AltrePartiteADebito> di
<DenunciaAziendale>, la nuova causale
«M401» avente il significato di «Arretrati Contributo dovuto nei casi
di
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi
dell'articolo
2 comma 31 della legge n. 92/2012”; nell'elemento
<NumDip> va inserito il
numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell'elemento
<SommaADebito> l'importo da pagare.
Vista
la natura contributiva della tassa sui licenziamenti, per gli omessi
versamenti
si applica l’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista per i
contributi
previdenziali obbligatori a carico del datore di lavoro.
CONTRIBUTO
ASPI
La
circolare n. 44/2013 offre nuove precisazioni sul contributo AspI, in
particolare con riferimento all'apprendistato ed i contratti a termine.
Apprendistato
In
relazione alla componente ordinaria del contributo, è dovuto il
contributo
nella misura di 1,61% (1,31%+0,30%):
-
per
gli apprendisti
- compresi quelli per cui opera, in base a quanto contenuto nella
circolare n.
128/2012, lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011;
-
per
gli apprendisti
mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione,
ex art. 7,
c. 9 del D,lgs n. 167/2011, a decorrere da gennaio 2013.
L’incremento
dello 0,30% è dovuto al finanziamento dei Fondi interprofessionali per
la
formazione continua.
Il
contributo è pari al
10%
-
per 18 mesi dalla data di assunzione - se il rapporto di lavoro di apprendistato viene instaurato con
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Il
contributo ordinario ASpI resta fissato a 1,31%
in presenza di dipendenti somministrati.
Contratti a termine
Non
sussiste l’obbligo contributivo per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità.
In
merito al contributo addizionale - 1,40%
- operante per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato,si
specifica che sono attive le riduzioni
contributive previste dalle norme per tutte le tipologie
di assunzioni a tempo determinato agevolate (come i
contratti di inserimento stipulati entro il 31 dicembre 2012 e le
assunzioni di
over 50 disoccupati da oltre 12 mesi o di donne).
QUADRO NORMATIVO |
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Circolare Inps 14 dicembre 2012, n. 140 - Circolare Inps 8 febbraio 2013, n. 25 - Circolare Inps 22 marzo 2013, n. 44 |
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