Tassa sugli aerei privati. Il Fisco riepiloga modalità e tempistica

Pubblicato il 02 marzo 2012 In vista della scadenza del termine “ordinario” del 5 marzo, per pagare l’imposta erariale annua sugli aerei privati, introdotta dal decreto “salva Italia” (art. 16 Dl n. 201/2011), l’agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 6/E/2012 in data 1° marzo.

Il documento di prassi fornisce i primi chiarimenti su un tributo piuttosto complesso, che ha sollevato molti dubbi tra gli addetti ai lavori, esplicitando, anche attraverso numerosi esempi pratici, come determinare correttamente l’importo dovuto, i soggetti tenuti al versamento, le modalità e i termini di pagamento e le sanzioni in caso di omesso o tardivo pagamento.

Si legge nella circolare 6/E che l’imposta è dovuta da tutti coloro che, dai pubblici registri, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o semplicemente utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile. Sono tenuti al pagamento dell’imposta anche gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale, che sostano nel territorio italiano per più di quarantotto ore. Inoltre, senza ricevuta di pagamento dell’imposta, non si potrà ottenere né il rilascio, né il rinnovo del certificato di “navigabilità”.

Per quanto riguarda l’entità dell’imposta da pagare, l’Agenzia ha spiegato che essa deve essere calcolata sulla base di aliquote progressive per chilogrammo di peso dell'aeromobile variando, quindi, in ragione del peso massimo del velivolo al decollo.

Il pagamento dell’imposta, invece, deve essere corrisposto all'atto dell'inoltro della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.

Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, non essendo prevista la rateizzazione, tramite modello F24. Si ricorda che i codici tributo da utilizzate a tale scopo sono già stati definiti dalla stessa Agenzia con la risoluzione n. 11/E del 3 febbraio 2012. In caso di mancato utilizzo del modello F24, si può pagare con bonifico bancario.
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