Il Dipartimento delle finanze rispondendo a un quesito posto dall'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Verona, che aveva chiesto spiegazioni sull'aliquota Tasi da applicare ai fabbricati di interesse storico e artistico, ha specificato che i suddetti immobili possono usufruire della riduzione al 50% del valore imponibile prevista per l'IMU, anche ai fini del Tributo sui servizi indivisibili.
La questione è sorta dopo che il Comune aveva negato l'estensione del beneficio dall'ambito dell'imposta municipale a quello della Tasi.
Il Mef, rinvia alla disciplina di riferimento che è quella prevista dalla Legge n. 147/2013 (art. 1, comma 675), secondo la quale la base imponibile Tasi è quella prevista per l'applicazione dell'Imu, per cui anche alla Tasi si può applicare l'articolo 13, comma 3, del DL 201/2011 che prevede il dimezzamento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico.
L'Ifel, con una nota del 1° giugno 2015, partendo dall'analisi della normativa in vigore e dalle posizioni espresse dal Mef, si propone di offrire elementi di valutazione utili per i Comuni che devono affrontare il complesso rapporto con i contribuenti in merito alla corretta imposizione da applicare sugli immobili degli enti non commerciali, tenendo conto dei vari provvedimenti ministeriali emanati a seguito del Dl n. 1/2012 e delle varie proroghe previste per le scadenze delle date di presentazione delle dichiarazioni.
La nota esplicativa dell'Ifel è scaturita dal fatto che la materia dell'imponibilità degli immobili posseduti a vario titolo dagli Enti non commerciali (Onlus e Enti ecclesiastici) è stata regolata per molto tempo da contraddittorie disposizioni normative, che hanno richiesto, più di una volta, anche interventi giurisprudenziali.
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