Sul problema delle tariffe minime degli avvocati è intervenuta anche di Giustizia Ue con due procedimenti pregiudiziali (C94/04 e C-202-04), al fine di precisare che il divieto a derogare da un certo livello di onorario prefissato può essere giustificato qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico. Si riconosce, cioè, che tra i motivi per cui si potrebbero rendere accettabili gli onorari minimi, rientrano quelli di tutela dei consumatori e di garanzia della buona amministrazione della giustizia. , riferendosi poi al mercato italiano con molti avvocati, ha riconosciuto però che la mancanza della tariffa minima potrebbe tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con peggioramento della qualità dei servizi.
Sempre in materia di professionisti, si deve ricordare poi l’ampio confronto fra categorie professionali e Fisco sulla revisione degli studi di settore. La questione del dibattito è quella del monitoraggio: dal 2007 gli studi di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e avvocati escono dal monitoraggio e diventano definitivi. Il nuovo prototipo con cui saranno calcolate le risultanze potrà essere utilizzato in modo favorevole per il contribuente anche per il passato, per le annualità cioè in cui si sono applicate precedenti versioni di Gerico meno “sofisticate”. Inoltre, gli stessi professionisti chiedono la creazione di indici di coerenza su misura, aderenti alle realtà professionali. In altre parole, ci si sta avviando verso il momento in cui la fase della sperimentazione verrà sorpassata per dare avvio all’era dell’applicazione definitiva dello strumento. L’approvazione conclusiva del cammino, però, appare ancora lunga.
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