Tari ridotta per attività stagionali. Serve atto del Comune

Pubblicato il 26 agosto 2022

Si ribadisce, con ordinanza n. 25229 depositata dalla Corte di cassazione il 24 agosto 2022, che l’apertura stagionale di un’attività alberghiera, suscettibile di produrre rifiuti durante tutto l’anno, non comporta il venir meno dei presupposti impositivi della tassa sui rifiuti per l’intero anno solare. La prevista riduzione tariffaria ex articolo 66, comma 3, lettera e), D.lgs, n. 507/1993 richiede un atto del Comune che la disponga.

Tari, normativa per stagionali

La vicenda inizia con un accertamento di un Comune nei confronti di un albergo per il pagamento della tassa di smaltimento rifiuti per l'anno 2009 per la maggiore superficie tassabile. Dato il carattere stagionale dell’attività, la società accertata ha opposto il diritto alla riduzione della Tari ai sensi dell’articolo 66, comma 3, lettera e), D.lgs, n. 507/1993.

La soccombenza in primo grado è stata ribaltata dalla CTR la quale ha asserito che fosse spettante la riduzione di un terzo della tariffa così come previsto dal citato articolo 66, anche in mancanza di una specifica disposizione sul regolamento del Comune, essendo l’agevolazione legislativamente prevista.

Attività stagionale e riduzione della Tari: serve atto del Comune

Di contrario avviso l’ordinanza n. 25229/2022: come affermato nella precedente n. 31748/2018, il comma 3 dell’art. 66 citato dispone che “la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di… c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”.

Rilevante, si specifica, è il termine “può”: questo lascia spazio ad una scelta del Comune l’applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria.

Ciò significa che la mera detenzione di locali ed aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati fa scattare l’obbligo dichiarativo ai fini TARI e conseguente assoggettamento all’imposta per tutto il periodo di detenzione dell’immobile.

In materia, si segnala anche la sentenza n. 22756/2016 della Suprema Corte, la quale ha stabilito che le ipotesi di inutilizzabilità oggettiva con conseguente esclusione dall’imposizione non operano mai in modo automatico poiché la normativa ha comunque introdotto una vera e propria “presunzione iuris tantum di produttività” di rifiuti, superabile dal contribuente che abbia la disponibilità dell’area o dei locali esclusivamente fornendo la prova contraria, con la comunicazione delle particolari circostanze idonee ad escludere la produttività di rifiuti e la relativa tassabilità, attraverso la denuncia originaria o di variazione, comunque soggetta ad accertamenti da parte dell’ente.

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