E’ da considerare illegittima la ripetizione della quota variabile della Tari per le pertinenze dell’unità immobiliare.
E’ la risposta data dal sottosegretario all’Economia, Pier Carlo Baretta, durante il question time del 18 ottobre 2017 in commissione Finanze alla Camera.
Il MEF ha praticamente affermato che la quota variabile della tariffa va computata una sola volta, considerando l’intera superficie composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune.
Deve essere spiegato che la tassa in parola si compone di due quote: una fissa, collegata ai metri quadrati dell’immobile, ed una variabile, dipendente dal numero dei componenti della famiglia.
Ove all’immobile siano collegate pertinenze, quali cantine o garage, l’esatto calcolo deve partire dalla somma dei metri quadrati a cui applicare la tariffa. Ma come procedono molti Comuni? Viene computata prima l’abitazione e poi le pertinenze, replicando la quota variabile per tutte le pertinenze.
Ciò comporta delle differenze rilevanti del totale della tariffa a carico del cittadino, che in alcuni casi può vedersi quasi raddoppiato il dovuto.
La questione può avere ripercussioni in sede contenziosa, qualora il Comune non operi attraverso l’autotutela.
Il contribuente, infatti, in assenza di iniziative dell’ente locale, se ha pagato la cifra riportata nell’avviso inviato dal Comune, ha cinque anni di tempo per chiedere il rimborso della differenza pagata in più.
In assenza di risposte da parte del Comune, trascorsi 90 giorni, è possibile impugnare il silenzio-rifiuto davanti alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.
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