Il ministero dell'Economia, con la circolare n. 1 del 20 novembre 2017, fornisce chiarimenti:
Il contribuente che riscontri un errato computo della parte variabile, effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è stata istituita (art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) quale componente dell’imposta unica comunale (Iuc) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso:
Le istanze vanno presentate entro 5 anni dal versamento, in carta semplice con indicazione:
Si ricorda, nella circolare, che la tassa è formata da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, tenendo conto di superficie e composizione del nucleo familiare, e da una variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
La parte variabile, spiega il Mef, determina il meccanismo per il calcolo: si deve applicare la quota variabile una sola volta anche quando l’appartamento è completato da cantine, box e solai.
I comuni talvolta hanno operato sommando tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della Tari.
Dunque, è da restituire la quota variabile ripetuta per ogni pertinenza autonoma dal punto di vista catastale.
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