Con una nota sul sito, il Mef – dipartimento finanze – informa di aver reso disponibili le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” (Stabilità 2014), che prevede che i comuni debbano avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti (determinare la Tari tenendo conto dei fabbisogni).
La legge di bilancio 2018 non ha prorogato l’entrata in vigore, pertanto la norma decorre dal 2018.
Due precisazioni liberano i Comuni dalla scadenza.
Il comma 653 richiede - si legge nel documento - che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.
Inoltre, in considerazione dell’attuale fase di prima attuazione della norma in questione, nonché della scadenza del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, si ritiene che i Comuni che hanno già approvato i propri piani finanziari e conseguentemente deliberato le tariffe della Tari, non siano tenuti a rivedere detti provvedimenti.
Nel vademecum, pubblicato dal Mef, gli elementi che possono guidare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti”, riportate nella tabella allegata alla nota metodologica concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario.
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