Il Tar della Puglia, sezione di Lecce, ha respinto l’istanza di sospensione promossa, in via cautelare, da una dottoressa rispetto alla delibera con cui l’Ordine dei medici l’aveva sospesa dall’esercizio della professione di sanitario, senza retribuzione, per non aver effettuato il vaccino per il Covid-19.
Il provvedimento era stato adottato in applicazione dell’art. 4, del Dl n. 44/2021, essendo stata valutata, con esito negativo, la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente, con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario.
Nella decisione, è stato ricordato quanto prescritto dal menzionato art. 4, normativa di carattere eccezionale e derogatorio, iscritta nell’ambito della legislazione connessa all’emergenza e finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus.
La norma – si legge nel decreto del Tar n. 480 del 5 agosto 2021 - prevede una dettagliata articolazione del solo procedimento volto all’accertamento dei presupposti in fatto (mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione), “determinando viceversa in via automatica e diretta gli effetti e le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, senza alcuna discrezionalità dell’amministrazione datoriale di riferimento, salvo che con riferimento all’eventuale adibizione del dipendente a diverse mansioni”.
Secondo i giudici amministrativi, la ricorrente era comunque nella facoltà di conseguire la cessazione degli effetti pregiudizievoli della sospensione adempiendo all’obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario e imprescindibile per l’esercizio della professione ex art. 4 comma 1 del Dl citato.
Entro i limiti decisionali connessi alla fase cautelare, è stato inoltre sottolineato come, nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della dottoressa e il diritto dell’individuo dovessero ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa in esame, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da COVID-19.
Contesto che – conclude il Tar - costituisce il parametro di lettura della normativa medesima.
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