Con la sentenza 24 dicembre 2020, n. 13962, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio conferma l'illegittimità della richiesta di iscrizione e del conseguente obbligo contributivo per le imprese artigiane che richiedono i trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, i ricorrenti hanno sollevato l'illegittimità della delibera n. 1/2020 del FSBA, nonché delle successive delibere relative alle modalità operative adottate dal Fondo e dell'accordo interconfederale del 26 febbraio 2020, in quanto in contrasto con il principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 della Carta Costituzionale e degli artt. 27 e ss., Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella parte in cui l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale sia riservato alle imprese iscritte al predetto fondo bilaterale pur trattandosi di un vincolo obbligatorio di origine contrattuale che impegna le sole parti aderenti al sistema della bilateralità.
In tal senso, per "iscrizione" al predetto fondo per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale non deve intendersi un fatto giuridicamente rilevante, ma un mero adempimento di carattere burocratico per l'accesso alla piattaforma che permette di presentare l'istanza, non potendo, diversamente, essere espressione della volontà di adesione con contestuale e collegata obbligazione contributiva.
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