E' da ritenere legittimo il licenziamento irrogato al dipendente, con mansioni di autista, a cui sia stato contestato di aver causato un tamponamento per grave colpa, anche conseguente all'utilizzo, alla guida del mezzo aziendale, di una chat telefonica.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 30271 del 14 ottobre 2022, ha confermato la decisione con cui i giudici di primo e secondo grado avevano riconosciuto la legittimità del recesso per giusta causa irrogato nei confronti di un lavoratore che aveva causato, per colpa, un tamponamento con danni al veicolo aziendale.
Le circostanze di fatto, non contestate nella loro fattualità, erano risultate comprovate dalle risultanze dei verbali di polizia e dalle dichiarazioni di testimoni del tamponamento.
La Corte d'appello, in particolare, aveva ritenuto generiche le deduzioni del reclamante con riguardo ad un'erronea applicazione della contrattazione collettiva di riferimento.
Nel caso in esame, non si discuteva tanto del danneggiamento della vettura affidata al deducente, quanto piuttosto della negligenza/imperizia alla guida, condotta che assumeva particolare rilievo tenuto conto delle mansioni allo stesso assegnate, risultando tale da giustificare l'interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa.
Difatti, alla luce delle mansioni di autista, ci si aspettava una elevata soglia di perizia alla guida nonché una diligenza tale per cui un simile comportamento, posto in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale con conseguente causazione del sinistro, era certamente lesivo del rapporto fiduciario.
Conclusioni, queste, confermate anche dalla Suprema corte, a cui il dipendente si era rivolto lamentando la discriminatorietà del licenziamento comminatogli e la contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte territoriale.
Secondo gli Ermellini, l'organo giudicante in appello aveva esaminato tutti gli aspetti della condotta tenuta ed oggetto di contestazione, ritenendo, motivatamente, che la stessa, avuto riguardo alle mansioni svolte, integrasse una negligenza gravissima, lesiva del vincolo fiduciario che deve sorreggere il rapporto di lavoro.
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