Semaforo verde al taglio alle pensioni d’oro. Chi è titolare di un trattamento pensionistico di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua, è soggetto al cd. contributo di solidarietà a scaglioni. La decurtazione è operativa dal 1° gennaio 2019 e ha una durata di 5 anni.
È quanto comunicato dall’INPS, con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019.
La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, all’art. 1, co. 261 e ss. ha introdotto un contributo di solidarietà a scaglioni per i pensionati che percepiscono un reddito che eccede i 100.000 euro lordi su base annua. Il taglio dei trattamenti pensionistici avrà una durata limitata, pari a 5 anni, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
La norma menzionata prevede una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per determinate fasce di importo, i cui risparmi confluiranno in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.
In particolare, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, i cui importi complessivamente considerati siano superiori al suddetto importo, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro, rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti.
Il contributo di solidarietà non si applica indistintamente a tutte le pensioni eccedenti i 100.000 euro lordi annui. La norma, infatti, prevede che il taglio non si applichi ad alcune specifiche categorie di pensioni, ossia:
Quanto alle modalità di applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici, l’INPS precisa che il contributo di solidarietà si applica esclusivamente nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
Esempio.
Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a 70.000 euro, uno a carico della CTPS di importo pari a 50.000 euro e uno a carico della Gestione separata di importo pari a 20.000 euro. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a 140.000 euro.
Quindi, per la quota di importo compresa tra 100.000,01 euro e 130.000,00 euro si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a 4.499,99 euro, per la successiva quota di importo compresa tra 130.000,01 euro e 140.000 euro si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a 2.499,99 euro.
L’importo di riduzione è pari a 6.999,98 euro e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva.
In definitiva, il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di 3.499,99 euro e il trattamento pensionistico a carico della CTPS di 2.499,99 euro. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a 1.000 euro.
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