Svalutazione beni materiali strumentali. Le indicazioni nella risoluzione 98/E
Pubblicato il 20 dicembre 2013
Oggetto della
risoluzione n. 98/E/2013 è la modalità di “riassorbimento”, ai fini Ires e Irap, della svalutazione delle immobilizzazioni materiali avente rilevanza solo civilistica.
Il documento di prassi del 19 dicembre 2013 segue la problematica già affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.
26/2012, specificando questa volta però la particolarità del caso esaminato rispetto a quelli passati.
La circolare 26/2012 aveva concluso che, in caso di svalutazione con rilevanza solo civilistica, il contribuente, oltre alle quote di ammortamento del bene imputate al conto economico, può dedurre annualmente, attraverso una variazione in diminuzione, anche una quota della svalutazione di bilancio.
Ora si affronta, invece, il caso particolare in cui la svalutazione civilistica effettuata da una società di capitali riguarda un bene ammortizzato in bilancio in misura inferiore a quella massima consentita ai fini Ires.
Secondo l’Agenzia, nel caso di una svalutazione di un bene materiale strumentale, senza adeguamento del piano di ammortamento parametrato alla vita utile residua, le quote di ammortamento non dedotte fiscalmente possono essere riassorbite nell'ambito della dichiarazione dei redditi.
Ai fini dell’Irap, invece, la svalutazione di un'immobilizzazione non deducibile nell'esercizio è recuperabile sulla base del piano di ammortamento.