Supercondominio: non costituisce “innovazione” la chiusura dell’area di accesso comune

Pubblicato il 24 febbraio 2015 In materia di condominio, la delibera con cui viene disposta la chiusura dell’area di accesso ai fabbricati condominiali, può essere adottata a maggioranza dei condomini (non serve quella qualificata), non trattandosi di “innovazione”, bensì di intervento volto a disciplinare l’uso della cosa comune.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 3509 depositata il 23 febbraio 2015, relativamente all’impugnazione di una delibera condominiale con cui era stata disposta la chiusura anche diurna, del cancelli carrai di accesso alle aree comuni dei complessi di un supercondominio.

Il condomino ricorrente lamentava come l’intervento deliberato rappresentasse una “innovazione” (dunque, da adottarsi a maggioranza qualificata) gravemente pregiudizievole per la sua attività commerciale -esercitata in uno stabile all’interno del supercondominio - stante l’impossibilità di accesso da parte di suoi clienti e fornitori.

La Corte d’Appello dava dapprima ragione al ricorrente, argomentando in base all’art. 1120 comma 2, c.c., secondo cui non avrebbero dovuto disporsi “innovazioni” volte, come nel caso di specie, a rendere talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Di diverso avviso la Cassazione, la quale, accogliendo il ricorso del supecondominio, ha sostenuto come i lavori deliberati – concernenti la chiusura dei cancelli per regolare il transito pedonale e veicolare – non possano ricondursi al concetto di “innovazione ex art. 1120 c.c., non comportando alcun mutamento di destinazione della zona condominiale ed essendo, anzi, diretti a disciplinare in senso migliorativo l’uso della cosa comune.
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