Una problematica molto sentita in materia di Superbonus è l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito in relazione al SAL (Stato di avanzamento lavori).
Come previsto dal Decreto Rilancio (art. 121, comma 1-bis) nell’ambito del Superbonus, le due opzioni dello sconto e della cessione del credito possono essere esercitate a stati di avanzamento dei lavori (SAL). Ci sono, però, dei paletti: i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo ed ognuno deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
In merito, è stata posta una interrogazione scritta, n. 5-07055, alla commissione Finanze della Camera diretta a sapere se il contribuente che esegue i lavori e paga acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento ma che non riesce a portarli completamente a termine, possa fruire dei relativi benefici fiscali.
La risposta fornita dal Mef non lascia spazi: relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, pur in assenza di norme che stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima, è necessario che gli interventi vengano comunque ultimati.
SI legge, inoltre, che è stato già chiarito – con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori – che l’opzione suddetta può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati.
Tale condizione sarà attentamente vagliata dall’Amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui detti interventi non siano ultimati si andrà incontro al recupero della detrazione indebitamente fruita, anche nelle due forme di cessione o sconto, con la maggiorazione di interessi e sanzioni.
Per quanto detto, è ammesso esercitare l’opzione in parola con riferimento ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo anche se i lavori saranno ultimati successivamente al termine di vigenza dell'agevolazione.
Resta inteso che, in ogni caso, l’agevolazione sarà fruibile solo se gli interventi saranno effettivamente realizzati e completati.
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