Superbonus, ok alla cessione frazionata di un singolo anno

Pubblicato il 09 maggio 2022

Presto l'Agenzia delle Entrate dovrebbe aprire alla cessione frazionata dei crediti, che le banche richiedevano da tempo avendo raggiunto il limite dei plafond.

La necessità di proseguire sulla strada dei bonus edilizi e sulla possibilità di sbloccare la cessione del loro credito è, infatti, una richiesta fatta a gran voce in questi ultimi tempi, per continuare a dare al settore dell’edilizia quella spinta vitale che fa da traino per il Pil e per l’economia del Paese.

Due sono stati i passaggi che riaprono alla speranza di rimettere in moto il mercato, dopo che negli ultimi mesi le imprese si erano trovate a corto di liquidità, in quanto le banche hanno smesso di acquistarli:

Ruffini conferma le indicazioni del MEF: ok alla cessione del credito in modo frazionato

Per la prima volta, l’apertura verso la possibilità che i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi ceduti alle banche possano essere, a loro volta, ceduti ai correntisti anche frazionati per singola annualità, senza la necessità di dover cedere ad un unico soggetto l’intero credito, è arrivata dal Mef, in una risposta a interrogazione parlamentare resa dal Ministro Franco nel corso di un question time dello scorso 27 aprile.

Il chiarimento, però, non aveva fugato tutti i dubbi degli operatori, almeno fino quando non è arrivata la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Aiuti è intervenuto proprio per cercare di agevolare i trasferimenti di crediti da banca a correntista, dopo che dal 1° maggio era scattato il divieto di cessione frazionata dei crediti che, se interpretato in maniera restrittiva, avrebbe consentito il passaggio dei bonus soltanto in blocco (che, per esempio, nel caso del Superbonus significherebbe per chi acquista comprare tutte le quattro/cinque tranche annuali).

Per superare questo dubbio, è stato necessario l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, che ammette la cessione frazionata di un singolo anno.

Nel corso del convegno “Bloccare le frodi senza bloccare la cessione dei bonus edilizi”, tenutosi a Venezia, il numero uno delle Entrate si è completamente allineato alla risposta ministeriale.

Il Direttore Ruffini ha, infatti, spiegato che “nel momento in cui il credito viene immesso nel sistema, e quindi diventa di fatto un credito ceduto e a sua volta cedibile, può essere ceduto con singoli codici univoci relativi alle singole annualità a cui si riferisce”.

Ciò vuol dire che il divieto scatterà soltanto per il frazionamento di importi minori all’interno dell’annualità: pertanto, si potrà cedere una rata annuale da 10mila euro, ma non si potranno scorporare mille euro da quella annualità.

Così, nel caso di un credito complessivo detraibile in più anni, secondo la precisazione di Ruffini:

Questo perché, con la cessione di un’intera annualità, i codici identificativi che sono stati introdotti dal primo maggio consentono comunque il tracciamento dei crediti, per evitare le frodi; mentre suddividere per importi inferiori polverizzerebbe troppo il mercato delle cessioni, rendendo impossibile il tracciamento.

Secondo quanto dichiarato dal direttore Ruffini, in tal modo si aprirà un mercato nuovo, che permetterà alle imprese e ai professionisti di vivere più serenamente.

L’interpretazione ministeriale, avvalorata da quella dell’Agenzia delle Entrate, sarà accolta in una prossima circolare agenziale, sulla quale si sta lavorando per inserire anche le modifiche registrate di recente con il meccanismo della quarta cessione.

Ciò che occorre sottolineare è che per recepire il tutto non servirà una norma, come era stato ipotizzato alla vigilia del decreto Aiuti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy