Superbonus 110%: studio del Notariato sulle principali misure

Pubblicato il 19 marzo 2021

I superbonus del 110 per cento (D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 e successive integrazioni)” è il titolo di un recente studio del Notariato, n. 27-2021/T, dedicato alla misura di particolare favore comunemente denominata “superbonus" nonché agli aspetti legati alla compravendita di immobili coinvolti nel 110%.

L’elaborato è stato approvato dalla Commissione Studi Tributari il 5 febbraio 2021, nonché pubblicato sul sito istituzionale del CNN il 16 marzo 2021.

Superbonus: normativa e ultimi provvedimenti emanati

Nel testo è contenuta una compiuta disamina sulla normativa che ha introdotto e disciplinato il “superbonus” del 110 %, a partire dal cosiddetto “decreto rilancio”, nonché sugli approfondimenti e i vari documenti elaborati dall’Agenzia delle Entrate a chiarimento dei vari aspetti e che vengono segnatamente riepilogati dagli autori.

Il superbonus – con cui, si rammenta, viene aumentata al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per determinati interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico a cui possono aggiungersi anche altri interventi minori purché eseguiti contestualmente ai primi - si affianca agli interventi “a regime” relativi alla materia delle detrazioni ma ha un’efficacia limitata nel tempo, riferendosi ai lavori realizzati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (e, in alcuni casi, al 31 dicembre 2022).

Nello studio, i notai si soffermano sulle principali novità connesse al superbonus, a partire dall’aumento dell’aliquota di detrazione al 110%, ai tempi della detrazione che vengono ridotti a cinque anni, alla possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione, per uno sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi (c.d. sconto in fattura), ovvero per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Conteggio pertinenze, accorpamenti: le soluzioni proposte dai notai

All’interno del testo, sono formulate anche alcune soluzioni relative alle questioni evidenziate dai primi commentatori della norma, come nel caso del conteggio o meno delle pertinenze nel limite di quattro unità immobiliari. Per gli autori, l’interpretazione più plausibile sarebbe quella secondo la quale le pertinenze, a questo specifico fine, non vadano conteggiate.

Altro problema interpretativo rilevato si porrebbe, ad esempio, nel caso di un caseggiato costituito da cinque unità immobiliari abitative appartenente ad un unico proprietario.

In questa ipotesi, ci si chiede se sia possibile, senza commettere un abuso di diritto, procedere, prima dell’inizio dei lavori, ad un accorpamento tra due delle cinque unità abitative riducendo, così, il numero di unità complessive del fabbricato a quattro. Secondo i notai, tale soluzione sarebbe probabilmente legittima solo se supportata da idoneo provvedimento edilizio abilitativo, dall'esecuzione e conclusione di lavori di accorpamento e dall'effettuazione di variazione catastale prima dell’inizio dei lavori che danno accesso al superbonus.

Sismabonus, compravendita di immobili 

Esaminato, a seguire, anche il tema del superbonus 110% nell’ambito del sismabonus (cosiddetto supersismabonus), atteso che le norme introdotte con il DL n. 34/2020 hanno avuto un impatto anche anche in materia di interventi antisismici.

In proposito, lo studio si dedica alla verificare dell’incidenza di questa disciplina sulla fattispecie di acquisto di case antisismiche e sulla particolare cautela che deve essere osservata in sede di redazione dell’atto di compravendita.

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