E’ stata pubblicata nella sezione “l’Agenzia informa” del sito web delle Entrate la Guida “Superbonus 110%”, con tutte le novità sulle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici così come previsto dal Decreto Rilancio.
La Guida, grazie ad una serie di esempi pratici, illustra l’agevolazione introdotta dal Decreto n. 34/2020 (Legge conv. n. 77/2020), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici, oltre che fornire indicazioni su come cedere la suddetta detrazione o su come richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.
L’Agenzia spiega che le detrazioni più elevate sono riconosciute, oltre che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute per spese dette “trainanti”, anche per le spese connesse ad altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante, come, per esempio: l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari);
condomini;
Istituti autonomi case popolari (IACP);
cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
Onlus;
associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.
I titolari di reddito d’impresa o professionale possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Un'importante precisazione resa dall’Agenzia riguarda l’individuazione del momento in cui è stata sostenuta la spesa al fine della detrazione della stessa. Si legge nella Guida che indipendentemente dalla data di inizio del lavori e, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:
alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il Decreto Rilancio (art. 122) ha previsto la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione spettante, per:
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni saranno definite con un provvedimento agenziale di prossima pubblicazione.
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