Con due risposte ad interpello del 9 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fa ulteriore chiarezza sull’agevolazione cosiddetta Superbonus al 110%.
Si tratta delle risposte nn. 570 e 572, che affrontano il tema della super agevolazione fiscale di cui all'articolo 119 del Decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), applicata, questa volta, agli immobili ad uso promiscuo.
Nell’interpello n. 570/2020, un contribuente proprietario di un immobile unifamiliare adibito in parte a bed & breakfast, la cui attività è esercitata in forma professionale con partita Iva attraverso una società in nome collettivo, chiede se possa usufruire della detrazione del 110% del Decreto Rilancio sulle spese che intende sostenere per la riqualificazione energetica della propria abitazione.
Il punto centrale della questione è rappresentato dalla destinazione dei locali dell’unità immobiliare, che è “mista”: una parte è adibita ad abitazione personale ed una è riservata all’attività imprenditoriale.
Pertanto per rispondere all’istante, che non offre soluzioni al riguardo, l’Agenzia richiama quanto già sostenuto nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, secondo la quale se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite anche all'esercizio di arte, professione, o di attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, quindi è calcolata sul 50% delle spese sostenute.
Inoltre, anche la precedente risoluzione n. 18/E/2020 aveva già precisato che la detrazione ridotta al 50% vale anche nell'ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale).
Con riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia – considerando che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici "residenziali", e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisimici) – ritiene che anche nel caso in cui siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione è ridotta al 50%.
Nell’interpello n. 572/2020, invece, l’istante è un amministratore di condominio, composto da 10 negozi al pian terreno e 10 appartamenti al 1° piano, che chiede se possano essere ammessi alla detrazione del Superbonus i seguenti lavori eseguiti sulle 10 abitazioni:
isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi (intervento trainante);
sostituzione degli infissi (intervento trainato) ;
sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato).
Ciò ovviamente, a condizione che l'assemblea di condominio approvi gli interventi con benefici e oneri a carico dei soli appartamenti.
L’Agenzia ammette la possibilità di accedere al Superbonus 110% per i lavori eseguiti sulle abitazioni, anche se l’edificio è sia commerciale sia residenziale.
In altri termini, è riconosciuta la possibilità di separare una parte degli immobili del condominio ed applicare ad essi la detrazione del 110%, ma a delle condizioni:
A tal punto, secondo la risposta n. 572/2020, i condòmini potranno beneficiare del 110% relativamente alle sole spese a loro carico, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati. Inoltre, ciascun di essi potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà.
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