Superbonus al 110%, chiarimenti su asseverazione e cessione detrazione

Pubblicato il 03 agosto 2020

Continuano a prendere sempre più forma i due decreti di attuazione della misura del Superbonus al 110% di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il contenuto dei provvedimenti è stato oggetto anche del Videoforum, organizzato la scorsa settimana dagli Ordini dei dottori commercialisti di Milano, Roma, Torino e Bari insieme a ItaliaOggi.

L’iter normativo si completerà con l’emanazione di un provvedimento e di una circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate: nello specifico, il provvedimento dovrà disciplinare la modalità di cessione della detrazione fiscale.

Oggetto di attenzione da parte dei commercialisti, che hanno seguito l’evento in streaming, sono stati soprattutto i requisiti per l'asseverazione attestante i lavori energetici che danno diritto al Superbonus del 110% e l’attestazione della congruità delle spese, oltre che gli esiti dei controlli Enea trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

Superbonus al 110%, requisiti stringenti per l’asseverazione

L’articolo 119 del Dl n. 34/2020 contiene, al comma 13, una specifica disciplina di asseverazioni demandata ai tecnici di settore, che prevede anche che tale asseverazione deve contenere un riferimento alla congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati in materia, principalmente, di efficientamento energetico.

Il primo decreto interministeriale di attuazione di tale norma, oltre a definire cosa si intende per “edificio unifamiliare” e, in particolare, il significato della locuzione “funzionalmente indipendente”, elenca anche le tipologie di interventi agevolati che danno diritto alla fruizione del bonus del 110% e disciplina gli adempimenti necessari ai fini della fruizione delle detrazioni, soprattutto con riferimento alla asseverazione.

Tale aspetto è sancito nell'articolo 8, mentre all'allegato A del decreto è riportato il fac-simile di asseverazione da rilasciare. Dall’analisi di tale allegato emerge che con riferimento agli interventi c.d. trainanti di riqualificazione energetica, le asseverazioni contengono la dichiarazione del tecnico con riferimento al fatto che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche; al riguardo andrà allegato anche l'Ape ante e post intervento.

Con riferimento all’attestazione dei costi, invece, il parametro da riportare è quello dei prezzi medi delle opere effettuate, come riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alle regioni in cui è situato l'edificio ove è stato effettuato l'intervento.

Nel caso in cui il prezzario non riporti il tipo di opera effettuata, il riferimento sarà quello contenuto in un ulteriore allegato del decreto.

L’altro decreto, invece, disciplina le modalità di trasmissione delle asseverazioni riferite agli interventi previsti sempre dal Decreto Rilancio: nel caso in cui si renda necessaria l'allegazione della polizza assicurativa del tecnico che redige l'asseverazione, viene disciplinato anche l'iter dei controlli da parte dell'Enea.

È necessaria una doppia comunicazione nel caso in cui le attestazioni vengano rilasciate a fronte dei Sal: nel caso siano decorsi 48 mesi dalla prima asseverazione, e non sia pervenuta quella di completamento, verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate la mancata conclusione dei lavori.

Superbonus al 110%, cessione della detrazione

In attesa del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate sul tema delle detrazioni per gli interventi edilizi e di risparmio energetico, nel corso del Videoforum organizzato dai dottori commercialisti è emerso che non dovrebbero esserci limitazioni alla cessione – anche parziale - delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi, compresi quelli che consentono di fruire del “bonus facciate”.

Tale cessione potrebbe avvenire anche in base all'avanzamento dei lavori, senza attendere la loro effettiva conclusione.

L’atteso provvedimento agenziale dovrebbe disciplinare:

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