Superbonus ai condomini, ammessa la sostituzione integrale di una “facciata continua”

Pubblicato il 02 febbraio 2022

Con la risposta ad interpello n. 61/2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di fruizione dell’agevolazione fiscale cosiddetta Superbonus al 110%, con particolare riferimento al caso in cui essa venga richiesta da un condominio le cui unità a destinazione residenziale siano di proprietà sia di società che di persone fisiche.

Il condominio istante, infatti è composto da 36 unità immobiliari, 35 a destinazione residenziale e una commerciale. I condomìni intendono effettuare 6 tipi di interventi di riqualificazione energetica, tra cui l'isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali; la sostituzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento e dei serramenti; l'installazione di un impianto solare fotovoltaico e anche la sostituzione integrale della struttura costituente la “facciata continua”.

Nell’istanza viene specificato che la facciata dell'edificio posta ad est è del tipo a "facciata continua" e "si presenta come una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell'edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. "tamponamenti apribili scorrevoli") agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi".

Inoltre, su richiesta dell’Amministrazione, l’istante ha fornito documentazione integrativa dalla quale emerge che gli immobili delle società sono classificati nella categoria catastale “A/3 -Abitazioni di tipo economico” e sono attualmente utilizzati a soli fini residenziali; tali società parteciperanno esclusivamente alle spese per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio.

Alla luce di queste premesse, il condominio chiede all’Amministrazione finanziaria se:

Superbonus anche per gli interventi sulla “facciata continua”

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito ricapitola la normativa che regola le modalità applicative del Superbonus.

Si ricorda, infatti, che la detrazione maggiorata delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici è stata introdotta dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”, da ultimo modificato dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 28, Legge n. 234/2021).

La possibilità di usufruire dello sconto in fattura o di cedere il credito corrispondente alla suddetta detrazione è, invece, prevista dall’articolo 121 sempre del Dl “Rilancio”, ritoccato, anch’esso, dall’ultima Manovra finanziaria (articolo 1, comma 29, Legge n. 234/2021).

Con riferimento all’applicazione di tali agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti anche con differenti documenti di prassi e relativamente al quesito sollevato dall’istante, si richiama la circolare n. 24/E del 2020.

In tale documento, l’Agenzia ha chiarito che:

Gli interventi “trainanti” e “trainati” di efficientamento energetico sono agevolabili, tra l'altro, a condizione che gli edifici interessati siano dotati di determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, di impianti di riscaldamento funzionanti, o riattivabili con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Il requisito non è richiesto soltanto per l’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Fatte queste premesse, l’Agenzia può rispondere ai quesiti sollevati dal condominio istante, ritenendo, pertanto, che sia possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute in relazione agli interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento e dei serramenti, oltre che per l’installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Per le spese sostenute per la sostituzione della “facciata continua”, l’agevolazione spetta, come stabilito dal decreto “Rilancio”, per le modifiche di efficientamento energetico che rispettano le condizioni previste dall’articolo 14 del Dl n. 63/2013 e se riscontrabili i requisiti indicati dal decreto 6 agosto 2020 del ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le finestre comprensive di infissi.

L’Agenzia, inoltre, constata che la conformità dei lavori ai requisiti tecnici richiesti è asseverata, come ogni altro intervento “trainante” o “trainato” di efficienza energetica, da un tecnico abilitato, come prescrive il comma 13 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”.

Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche per le spese sostenute per la sostituzione integrale della "facciata continua".

Infine, è confermato che i condòmini beneficiari del Superbonus potranno scegliere, come ammesso dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”, di usufruire della detrazione trasformandola in uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore o in un credito d’imposta cedibile a terzi.

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