Superbonus 110%. Quorum ridotto nelle assemblee di condominio

Pubblicato il 19 agosto 2020

Semplificata l’approvazione condominiale degli interventi che beneficiano del Superbonus al 110%.

Le deliberazioni dell'assemblea di condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei proprietari intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

E’ quanto dispone l’articolo 63 del decreto legge "Agosto" (n. 104/2020), attraverso l’inserimento di un nuovo comma, il n. 9-bis, all'articolo 119 del convertito Decreto-legge n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Quest’ultimo articolo, si rammenta, è quello che introduce la detrazione del 110% (cosiddetto Superbonus al 110%) per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, in caso di lavori di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici.

Facilitata l’approvazione condominiale degli interventi

Grazie al ritocco, sarà più facile, per le assemblee condominiali, approvare i lavori che danno diritto al Superbonus 110%, attraverso, come detto, un numero di voti rappresentativo della maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

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