Superbollo. Esonerato dal pagamento chi ha venduto l’auto prima del 6 luglio

Pubblicato il 09 novembre 2011 Con circolare n. 49 dell’8 novembre 2011, l’agenzia delle Entrate completa il quadro giuridico normativo in materia di tasse automobilistiche già delineato con provvedimento del Ministero dell’Economia, d’intesa con il direttore dell’Agenzia, e con la precedente risoluzione agenziale n. 101/E/2011, con cui sono state definite le modalità e i termini di pagamento dell'addizionale erariale e sono stati istituti gli appositi codici tributo necessari per il versamento.

Il nuovo documento di prassi precisa che sono tenuti al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica tutti coloro che alla data di entrata in vigore della disposizione di legge (Dl 98/2011 del 6 luglio scorso) risultano “... proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 225 chilowatt”.

Ne consegue che la supertassa non è applicabile ai veicoli "storici" e ai Suv che sono stati venduti prima di tale data. Così come pure non è dovuta in tutti quei casi in cui sono contemplate esenzioni, visto che il presupposto impositivo per l’applicazione del superbollo è proprio costituito dall'iscrizione presso il pubblico registro automobilistico di tali veicoli a partire dal 6 luglio scorso. Nello specifico, trattandosi di una addizionale, il superbollo non è dovuto in tutti i casi in cui i soggetti usufruiscono di cause di esenzione o interruzione della tassa automobilistica, come per esempio per le auto storiche, le auto date in dotazione alla presidenza della Repubblica e ai corpi armati dello Stato.

Al di là di queste esplicite esclusioni, la circolare ricorda che in tutti gli altri casi è dovuto il pagamento della tassa aggiuntiva pari a 10 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore ai 225, da versare alle Entrate del bilancio dello Stato. Si annoverano, inoltre, le modalità di pagamento della suddetta addizionale per l’anno in corso, che deve avvenire entro la data del 10 novembre, tramite modello F24. A partire dal 2012 dovrà essere, invece, corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy