Super ammortamento con coefficienti tabellari

Pubblicato il 15 settembre 2016

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 74 del 14 settembre 2016, fa chiarezza sull'applicazione delle disposizioni agevolative, introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (commi da 91 a 93, Legge n. 208/2015), in materia di super ammortamento dei beni materiali strumentali di imprese che operano in particolari settori (esercizio di alcune attività regolate e beni gratuitamente devolvibili).

La società istante che si rivolge all'Amministrazione finanziaria è, infatti, una società esercente l'attività di distribuzione di gas naturale, che determina le quote di ammortamento secondo le disposizioni dell’articolo 102-bis del Tuir e, dunque, in base alla vita utile dei beni stabilita ai fini tariffari dell’Autorità garante, con riduzione del 20%.

Essendo le aliquote fiscali indicate dall'articolo 102 bis del Tuir differenti da quelle stabilite con decreto MEF 31 dicembre 1988, la società chiede di sapere quale è il criterio da seguire per individuare gli investimenti agevolabili.

Nello specifico, la società vuole sapere se per individuare i beni esclusi dal super ammortamento, in quanto aventi coefficiente inferiore al 6,5%, si debbano prendere in considerazione le percentuali effettive di ammortamento applicate in base alla norma speciale per le imprese operanti in taluni settori di attività regolate, oppure i coefficienti tabellari, anche se questi ultimi non sono utilizzati nel caso specifico.

Beni gratuitamente devolvibili, coefficienti DM 31/12/1988

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 74/E/2016, ricorda che il comma 93 della Stabilità 2016 dispone la non applicazione dell'agevolazione agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto MEF 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e, che di fatto, non sussistono ragioni per discostarsi dal tenore letterale della disposizione.

Perciò, a prescindere, dalle effettive modalità di ammortamento adottate dal contribuente, per stabilire se un bene può, o meno, usufruire del super ammortamento del 140% si dovrà fare riferimento ai coefficienti previsti dal Decreto ministeriale indicato.

Analogamente, anche per i beni gratuitamente devolvibili si dovrà far riferimento, sia ai fini dell'esclusione dall'ambito applicativo dell'agevolazione che della fruizione dell'agevolazione, ai coefficienti di ammortamento previsti dal DM 31 dicembre 1988 e non a quelli determinati in base alle disposizioni del Tuir (art. 104).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy