Sulle coop l’offensiva Ue

Pubblicato il 18 giugno 2008

Sono stati sollevati dall’Antitrust comunitario alcuni dubbi riguardo i vantaggi fiscali di cui beneficiano in Italia le cooperative in campo bancario e della grande distribuzione. In particolare, le incertezze hanno riguardato la compatibilità degli sgravi di cui beneficiano le grandi coop e le cooperative non mutualistiche, così come le riduzioni fiscali sul prestito sociale, di cui possono beneficiare i membri di una coop per depositi a breve termine. Al momento, comunque, si è deciso di aprire una procedura soft e non una vera e propria inchiesta formale per aiuti di Stato o una procedura di infrazione. La scelta esprime la volontà di intavolare con il Governo italiano un dialogo su un tema molto complesso che potrebbe avere ricadute anche in altri Paesi. L’Italia dovrebbe rispondere entro un mese, anche se l’ampiezza delle domande poste potrebbe far slittare i termini. Lo scopo dell’azione dell’organo di controllo comunitario è quello di tutelare le riduzioni fiscali a vantaggio delle cooperative mutualistiche o che si giustificano in vista del perseguimento di obiettivi sociali nell’interesse comune, volendo escludere le agevolazioni fiscali ingiustificate e a vantaggio delle imprese commerciali tradizionali. In ogni caso, dato che le agevolazioni fiscali alle coop erano già esistenti all’entrata in vigore del Trattato Ue, Bruxelles non chiederà la restituzione degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili, ma si limiterà a richiedere un adeguamento legislativo. L’interesse è concentrato soprattutto alle grandi cooperative, considerando che la normativa italiana in materia di agevolazioni fiscali non distingue tra grandi e piccole.

In particolare sono due le misure poste sotto esame:

- la prima riguarda la deducibilità dal reddito imponibile degli utili accantonati a riserva indivisibile (art. 12 della Legge 904/77). Riguardo l’agevolazione relativa all’accantonamento degli utili alle riserve indivisibili, esente da Ires nella misura del 70% (80% per le coop agricole), queste somme non potranno mai ritornare nella disponibilità patrimoniale dei soci. La commissione ritiene che possano configurarsi come aiuti di Stato solo gli accantonamenti di utili realizzati da attività svolte con non soci, mentre per le grandi coop e per quelle non a mutualità prevalente la presunzione di aiuto di Stato è totale.

- relativamente alla deducibilità dei ristorni ai soci (art. 12 del Dpr 601) la Commissione critica la deducibilità per le coop, che invece sarebbe giustificata. Il ristorno infatti viene definito come il minor prezzo pagato dal socio per gli acquisti di beni e servizi effettuati presso la cooperativa. Se il ristorno è deducibile per la coop è tassabile per il socio a meno che venga imputato a capitale. Perciò per le grandi cooperative di distribuzione il ristorno ai soci rappresenta uno sconto che è fiscalmente deducibile come avviene per qualsiasi impresa commerciale.

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