Nella risoluzione 377 di ieri, emessa dall’agenzia delle Entrate, si spiega che non deve pagare l’Iva il privato che acquista l’auto in un Paese della Ue dove era residente se poi trasferisce la propria abitazione in Italia. L’obbligo sussiste se già al momento dell’acquisto fosse accertabile uno stretto legame tra l’operazione ed il successivo trasferimento del privato. In tal caso sarebbe giustificata la tassazione nello Stato di destinazione del venditore.
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