Il Tar del Veneto, con la sentenza n. 3746 depositata il 14 novembre 2007, chiarisce che i ricorsi contro i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche decidono l’esclusione di un richiedente dal procedimento di stabilizzazione devono essere presentati davanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Si tratta della prima sentenza sulle stabilizzazioni del personale precario previste dalla Finanziaria 2007 e si pone in contrasto con quanto stabilito dal ministero dell’Interno e della Funzione pubblica che reputano le stabilizzazioni alla stregua delle progressioni verticali: se il contenzioso in tema non appartiene al giudice amministrativo e se non sono assimilabili alle procedure concorsuali allora vanno inquadrate come qualcosa di diverso tanto dalle assunzioni tramite concorsi pubblici che dalle progressioni verticali.
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