Sul direttore dei lavori non gravano obblighi di carattere antinfortunistico

Pubblicato il 12 giugno 2018

La Suprema Corte di Cassazione, sezione Penale, con sentenza n. 25816 del 7 giugno 2018 ha affermato che non grava alcun obbligo di carattere antinfortunistico in capo al direttore dei lavori in quanto tale, ma solo un obbligo di generale controllo sulla correttezza tecnica dello svolgimento dei lavori appaltati per conto del committente.

Lo stesso, pur essendo normalmente estraneo, quale figura tecnica, a qualsivoglia obbligo di natura prevenzionistica, nondimeno può essere riconosciuto responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli venga affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro.

In tal caso, affinché tale posizione di garanzia possa ritenersi sussistente, è necessaria la prova certa dell'ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata riteneva che la posizione di garanzia fosse provata non già per ingerenza, ma perché il direttore dei lavori - a norma dell'art. 127, D.P.R. 554/1999 – ricopriva anche la carica di coordinatore per l'esecuzione.

Ma, per gli Ermellini, non è ammissibile che il direttore dei lavori assuma la qualifica di coordinatore dei lavori solo perché nominato in tal senso in assenza del possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.

 

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