Sul conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione rischio elusività

Pubblicato il 07 settembre 2011 Il parere 18 del 6 settembre 2011, fornito dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, verte sulla questione dell’elusività, ai fini dell’imposta di registro, del conferimento dell’azienda e della successiva cessione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento stesso.

Si spiega che il tipo di vendita è alternativa alla diretta, che prevede la tassazione ordinaria della plusvalenza realizzata. Pertanto, dovrebbe essere dichiarata elusiva dal Fisco. Tuttavia, l’articolo 176 del Tuir prevede espressamente che l’operazione descritta non può essere considerata elusiva.

L’orientamento della Cassazione in merito ha fatto registrare anche pareri discordanti. L’operazione (conferimento d’azienda seguita dalla cessione della partecipazione) in alcune sentenze è stata ritenuta non elusiva ai fini dell’imposta sul reddito, poiché espressamente previsto dalla norma, ma elusiva ai fini dell’imposta registro e delle imposte ipocatastali. Le sentenze citate sostanzialmente si basano su due argomenti:

- l’articolo 20 del Tu Registro (DPR n. 131/1986) (gli atti devono essere tassati in base alla loro intrinseca natura): posto che l’effetto finale della operazione concatenata (conferimento e cessione della partecipazione) è che il terzo acquirente della partecipazione ottiene di fatto l’azienda, alla codificata operazione di cessione d’azienda occorrerebbe rifarsi per la conseguente tassazione ai fini dell’imposta di registro e ipocatastali;

- il principio dell’abuso di diritto, che consente di disconoscere i vantaggi fiscali indebiti, applicando la corretta tassazione in base all’istituto giuridico aggirato.

Ma a difesa del contribuente possono essere avanzate alcune questioni. Ad esempio se l’operazione secondo il legislatore delle imposte sui redditi non è elusiva per le dirette, per logica e coerenza sostanziale dovrebbe essere non elusiva anche per le indirette. Nell’abuso del diritto, poi, le operazioni (la corretta e la elusiva) portano agli stessi risultati in termini di effetti economici finali: nell’operazione descritta non avviene, ad esempio il terzo che acquista la partecipazione non assume alcuna responsabilità per i debiti relativi all’azienda conferita. Altri spunti per un contraddittorio sono approfonditi nel documento.
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