Irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze che il paziente considera intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli.
Sono i requisiti per l'accesso al suicidio assistito, per come ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 135 del 18 luglio 2024, facendo espresso richiamo alla sentenza n. 242/2019 della medesima Corte.
Nella decisione n. 135/2024, la Corte costituzionale ha sottolineato la necessità di interpretare correttamente i requisiti in esame, in particolare la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, che deve essere accertata dal servizio sanitario nazionale.
La Consulta, nella specie, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze sull'articolo 580 del codice penale.
La questione di legittimità era stata sollevata nell'ambito di una vicenda riguardante un paziente affetto da sclerosi multipla avanzata che aveva ottenuto assistenza per il suicidio in Svizzera.
Il GIP rimettente, in particolare, aveva sostenuto che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale fosse in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, autodeterminazione terapeutica, dignità della persona e il diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
La Corte ha respinto queste argomentazioni, sostenendo che la distinzione tra pazienti dipendenti e non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale è giustificata e necessaria per evitare abusi e proteggere le persone più vulnerabili.
La Consulta ha anche evidenziato la necessità di rispettare rigorosamente le condizioni procedurali stabilite nella sentenza del 2019, ribadendo l'importanza del parere del comitato etico e delle verifiche effettuate dalle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale.
Conferma dei Requisiti Stabiliti nel 2019: La Corte Costituzionale ha ribadito che i requisiti per l'accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, nonostante le questioni di legittimità sollevate dal GIP di Firenze.
Dipendenza da Trattamenti di Sostegno Vitale: La Corte ha escluso che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale crei una disparità irragionevole tra pazienti, affermando che è necessario per proteggere i più vulnerabili e per evitare pressioni sociali che potrebbero indurre decisioni premature.
Equilibrio tra Autodeterminazione e Tutela della Vita: La Corte ha sottolineato che il diritto all'autodeterminazione deve essere bilanciato con il dovere di tutelare la vita umana. La libertà di rifiutare trattamenti sanitari è confermata, ma l'assistenza al suicidio richiede criteri più stringenti per evitare abusi e pressioni indebite.
Procedura Medicalizzata: È stata riaffermata l'importanza di seguire una procedura rigorosa e che ogni caso di suicidio assistito deve essere verificato da strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale e sottoposto al parere di un comitato etico.
Invito al Legislatore: La Corte ha sollecitato il legislatore a intervenire per garantire un'applicazione concreta e puntuale dei principi fissati dalla sentenza del 2019, ribadendo la necessità di una normativa chiara che disciplini l'accesso alle cure palliative e al suicidio assistito.
In definitiva, la Corte Costituzionale ha riaffermato l'importanza di un equilibrio tra il diritto all'autodeterminazione e la tutela della vita umana.
Nel ribadire i requisiti stringenti per l'accesso al suicidio assistito, la Consulta ha posto l'accento sulla necessità di una verifica rigorosa da parte del servizio sanitario nazionale e sull'importanza del parere del comitato etico.
E' stata sottolineata, in tale contesto, la necessità di proteggere i pazienti più vulnerabili e di evitare qualsiasi forma di abuso o pressione sociale che possa influenzare le decisioni di fine vita.
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